Riscossione, moratoria al 31 dicembre e proroga biennale per notifica delle cartelle
Pubblicato il 22 ottobre 2020
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Pubblicato in gazzetta ufficiale il “decreto-legge” n.129/2020 che introduce disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Il provvedimento - approvato lo scorso 18 ottobre nell’ultima riunione del Consiglio dei Ministri - richiesto da più parti politiche (e non solo) era stato, in un primo, momento accantonato per motivi legati alla mancanza delle risorse necessarie alla copertura. Risorse che, in qualche modo, sono state recuperate nell’ambito della legge di bilancio 2020. Si tratta, comunque, di una disposizione che potrebbe rivelarsi un boomerang per i contribuenti in quanto, nel prossimo biennio, il Fisco potrebbe aver cumulato milioni di cartelle che andrebbero ad aggravare, ancora di più, l’uscita delle imprese dalla situazione di grande incertezza che stiamo vivendo a causa dell’emergenza epidemiologica. Diversi sono stati gli interventi che hanno caratterizzato il nuovo decreto legge. In primis – come si legge dal comunicato stampa del consiglio dei ministri - viene disposta la proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5, non consecutive. Lo stesso comunicato evidenzia che "per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro cui avviare alla notifica le cartelle".
Sospensione versamenti cartelle di pagamento e avvisi
Stand-by per cartelle e avvisi di pagamento. La prima misura adottata riguarda l’estensione della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. Infatti, modificando l’articolo 68 del D.L. n.18/2020 viene stabilito che nei commi 1 e 2-ter, le parole “15 ottobre” sono sostituite da “31 dicembre”. Conseguentemente, slitta al 31 dicembre 2020 (il termine ultimo era fissato al 15 ottobre 2020 a seguito del D.L. n. 104/2020) il termine di sospensione dei versamenti “derivanti”:
- dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione;
- dagli avvisi di accertamento “esecutivi” emessi dall’Agenzia delle entrate (articolo 29 del D.L. n. 78/2010 in materia di Iva, imposte sui redditi e Irap);
- dagli avvisi di addebito emessi dall’INPS (articolo 30 del D.L. n. 78/2010);
- dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane;
- gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali;
- dagli avvisi di accertamento emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, L.n.160/2019;
“scaduti” a partire dall’ 8 marzo 2020 ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza o sede operativa nel territorio dei comuni della cd. “zona rossa” individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (nel caso di soggetti “diversi” dalle persone fisiche il riferimento, alla medesima data, è alla sede legale o operativa). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in “unica soluzione” entro il 31 gennaio 2021 (mese successivo al termine del periodo di sospensione).
Ciò dovrebbe valere anche per chi ha un piano di rateazione in corso, con rate che scadono nel periodo di sospensione: anche queste rate devono essere versate entro il 31 gennaio 2021. Non è previsto alcun rimborso di quanto già versato. Nell’attesa che vengano nuovamente “aggiornate” le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione - stando ai precedenti interventi - per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una “rateizzazione”. In particolare, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia Entrate-Riscossione, si dovrebbe presentare la domanda di dilazione delle somme iscritte a ruolo (art. 19 del DPR 602/73) entro il prossimo 31 gennaio 2021.
La variazione del termine non dovrebbe avere effetti anche sugli gli avvisi di accertamento “esecutivi” (articolo 29 del D.L. n. 78/2010); si tratta, lo si ricorda, di quegli avvisi di accertamento (contenti l'intimazione ad adempiere) per i quali il destinatario può decidere - entro il termine di presentazione del ricorso (ossia entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto) - se:
- effettuare il pagamento del dovuto prestando “acquiescenza”, usufruendo in tal modo della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 del Dlgs. 218/1997 e rinunciando all’impugnazione;
- proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione “provvisoria”, in pendenza di giudizio.
Per questi restano ferme le indicazioni già fornite nell’ambito della circolare 5/E/2020. Una volta decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo “esecutivo” e, passati ulteriori 30 giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento all’agente della riscossione. Conseguentemente, la sospensione in esame è applicabile anche per gli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all’agente della riscossione.
Inoltre, il differimento al 31 dicembre 2020 dovrebbe riguardare anche il "blocco" delle misure cautelari e esecutive. Stando alle precedenti FAQ, infatti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non dovrebbe attivare - durante il periodo di sospensione - alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento). Solo dopo il 31 dicembre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’ADER potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile). Si ricorda, infine, che gli enti locali sono legittimati, a norma dell’articolo 67 del D.L. n.18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo - che racchiudono in sé l’atto di accertamento e quello esecutivo - anche durante il periodo di sospensione in quanto quest’ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva (risoluzione n.6/DF/2020).
La decadenza dalle rateazioni
Le novità riguardano anche le rateazioni. In particolare, per i piani di dilazione “in essere” alla data dell’8 marzo 2020 nonché per i provvedimenti di “accoglimento” emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 agosto, prima, e 15 ottobre, poi) la “decadenza dal beneficio della rateazione nonché gli altri effetti previsti dalla norma di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate (anziché 5) non consecutive. Quindi, con il nuovo decreto si estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Attenzione che detta agevolazione si applica anche ai piani di rateazione concessi a chi ha presentato l’istanza l’ultimo giorno del 2020. E’ dunque, possibile pagare anche solo alcune quote sospese in modo da rientrare nella soglia delle 10 rate previste dalla moratoria. Da gennaio 2021 si torna alle regole ordinarie dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 e, conseguentemente, in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive:
- il debitore decade «automaticamente» dal beneficio della rateazione;
- l'importo a ruolo ancora dovuto è «automaticamente» riscuotibile in unica soluzione;
- il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. Il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
Sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni
Sospensione “prolungata” anche per i pignoramenti di stipendi e salari. Slitta al 31 dicembre 2020, infatti, il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. La norma oggetto di modifica è l’articolo 152, comma 1 del decreto “Rilancio” che, nella sua formulazione “originaria”, ha sospeso fino al 31 agosto 2020 (e per effetto dell’articolo 99 del D.L. n. 104/2020, fino 15 ottobre 2020) la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell’agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e, quindi, la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Cartelle, notifiche entro il 31 dicembre 2022
La più importante novità contemplata nell’ambito del decreto-legge cd. ”Riscossione” riguarda i termini di notifica delle cartelle di pagamento. Nella norma, infatti, è prevista l’introduzione del comma “4-bis” all’articolo 68 del D.L. n.18/2020 il quale dispone che:
“Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione .. sono prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall’articolo 157, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Da una prima lettura del disposto, l’aspetto che salta subito all’occhio è il differimento, di 12 mesi, dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in “scadenza” nell’anno 2021, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 157, comma 3 del D.L. n.34/2020 convertito. Con questa nuova disposizione il legislatore sposta, di fatto, alla fine dell’anno 2022 i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Si tratta delle fattispecie “diverse” da quelle previste dal citato articolo 157 per le quali era stato già previsto un differimento (ad esempio, cartelle derivanti da accertamenti non esecutivi, da atti di accertamento delle tasse automobilistiche, tributi comunali ecc., sempreché affidati all’Agenzia entrate-riscossione nel periodo 8 marzo - 31 dicembre 2020). Si rammenta che - a norma dell’articolo 157 del decreto “Rilancio”: i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento (articolo 25 del D.P.R. n.602/1973), sono prorogati di 1 anno relativamente:
- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972;
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del DPR 917/1986;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del DPR 600/1973.
Conseguentemente:
- per le dichiarazioni presentate nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per notifica delle cartelle (31.12 del 3° anno successivo a presentazione dichiarazione) derivanti dalla liquidazione «automatica» (articoli 36-bis del D.P.R.600/1973 e 54-bis del DPR Iva) scade il 31.12.2022 (e non 31.12.2021);
- per le dichiarazioni presentate negli anni 2018 (anno d’imposta 2017) e 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per notifica delle cartelle (31.12 del 4° anno successivo a presentazione dichiarazione) derivanti dal controllo «formale» (art. 36-ter del D.P.R.600/1973) scade rispettivamente il 31.12.2023 (e non 31.12.2022) ed il 31.12.2022 (e non 31.12.2021).
Ancora, il nuovo decreto dispone il differimento dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020. Stando alla norma su riportata, infatti, gli Agenti della riscossione avranno due anni di tempo per notificare le cartelle che avrebbero dovuto essere notificate entro il prossimo 31 dicembre. Infatti, relativamente ai termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell’anno 2020 “si applica quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del Dlgs.159/2015”. Si tratta della norma sulla proroga dei termini decadenziali che ha destato non poche perplessità negli scorsi mesi.
Viene, così, ancora una volta richiamata la disposizione “pro-fisco” prevista da detta norma: in sintesi, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori colpiti da “eventi eccezionali” e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, “slittano” al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Così, tenuto conto della generalizzata sospensione dei pagamenti nei confronti dell’agenzia Entrate-Riscossione nel periodo 8 marzo – 31 dicembre 2020, le cartelle in scadenza nel 2020 potranno essere notificate entro il 31 dicembre 2022.
Da ultimo, si fa presente che la norma in esame dovrebbe far “slittare” di un anno il termine per la perdita del diritto al discarico in caso di mancata notificazione (imputabile al concessionario) della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del Dlgs. 46/1999, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo (articolo 19, comma 2 del DLgs.112/1999).
Pagamenti delle PA superiori a 5.000 euro
Alla luce dei diversi interventi normativi succedutisi negli ultimi mesi, dovrebbero slittare a fine anno anche le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni. Il condizionale è d'obbligo in quanto per questi non vi è un espresso richiamo nella norma. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 – lo si ricorda - le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, “verificano”, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Così, per il periodo che va dall’ 8 marzo al 31 dicembre 2020 (il termine era al 15 ottobre per effetto del decreto “Agosto”) dovrebbe essere sospesa l’applicazione del citato articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. La sospensione decorre dal 21 febbraio, invece, per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cd. ex “zona rossa” (allegato 1, DPCM 01.03.2020).
Definizione agevolata fino al 10 dicembre
Nessun intervento, invece, ha riguardato le disposizioni già previste in tema di rottamazione-ter e saldo e stralcio. Per effetto del decreto cd. “Rilancio”, lo si ricorda, è ora previsto che il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020:
- della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-ter”);
- delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle (riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica - articolo 1, comma 190, L.145/2018);
- delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle risorse proprie dell'Unione europea;
non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. Il novellato comma 3, quindi, “consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020”. A tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di 5 giorni ai fini dell’effettuazione del versamento di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018. E’ necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della ”rottamazione-ter” e/o del ”saldo e stralcio” effettuato dopo il 10 dicembre 2020 comporta il mancato perfezionamento della misura agevolativa (e, conseguente perdita del beneficio) ed il fatto che i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. Per procedere al pagamento del dovuto si può continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" anche se il versamento sarà effettuato in date differenti.
Si rammenta, altresì, che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della "rottamazione-ter" e del saldo e stralcio per i quali il piano dei pagamenti risulta in regola:
- non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
La legge prevede, inoltre, che vengano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Resta ferma, inoltre, la possibilità - in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 13, lett. a) del D.L. n.119/2018 – di ottenere una “nuova” dilazione del pagamento dei debiti mediante l’applicazione delle regole ordinarie dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 (massimo 72 rate mensili). Si tratta di una disposizione che lascia aperta la porta a quei contribuenti che avevano perso il beneficio della definizione agevolata. Sarà, dunque, possibile presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati.
Quadro Normativo |
DECRETO LEGGE N. 129 DEL 20 OTTOBRE 2020 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE – RISOLUZIONE N.6 DEL 16 GIUGNO 2020 |
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