Riscossione. I termini per l’impugnazione decorrono dalla scadenza dei termini previsti dalla sentenza di primo grado

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Con la sentenza n. 17, depositata il 4 febbraio scorso dalla nona sezione della Commissione tributaria regionale di Bologna, si chiarisce che, ai fini della riscossione, i termini di decadenza della pretesa erariale, nel caso di impugnazione tardiva di una sentenza di rigetto, decorrono dalla definitività della prima pronuncia e non dalla seconda decisione che è priva di effetti sostanziali.

Cioè, i giudici bolognesi, esprimendosi sul ricorso di una società che aveva impugnato una cartella di pagamento adducendone la tardività ai sensi degli articoli 17 e 25 del Dpr n. 602/73, ribadiscono che il momento definitivo dell’accertamento coincide con la scadenza dei termini di impugnazione della sentenza opposta tardivamente e non col momento dall’avvio del processo di secondo grado instaurato fuori termine.

Pertanto, la conclusione, che ha ripercussioni interessanti sia per i contribuenti che per l’Amministrazione finanziaria, è che un appello presentato fuori termine non crea litispendenza (esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici).
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 - L’appello tardivo è senza litispendenza - Fuoco, Fuoco

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