Rischio infortunistico: responsabilità datoriale e casi di esclusione
Pubblicato il 23 settembre 2024
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Con approfondimento dello scorso 19 settembre 2024, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento inerente agli obblighi in materia di salute e sicurezza che incombono sul datore di lavoro.
Nell’ordinamento italiano l’art. 2087, Codice Civile, sancisce che l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’imprese, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro.
Tale norma, conforme ai principi di derivazione comunitaria previsti dalla direttiva CEE 89/391, rappresenta un principio generale della legislazione in materia di prevenzione ed assicurazione sugli infortuni sul lavoro, occupando un ruolo centrale nella disciplina in argomento in grado di colmare i vuoti e sanare le discontinuità dell’ordinamento.
Le responsabilità datoriale: ambito oggettivo e soggettivo
Ferme le disposizioni sopracitate, l’art. 2087, Codice Civile, impone al datore di lavoro di preservare l’integrità psicofisica e morale dei prestatori di lavoro tutelandone le condizioni di lavoro nell’esercizio dell’impresa.
Da tale affermazione è possibile evidenziare l’ambito oggettivo e soggettivo in cui è configurabile la responsabilità datoriale rispetto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Quanto al piano oggettivo, l’operatività della norma appare circoscritta alla c.d. “occasione di lavoro”, divenendo rilevante ogni fatto riconducile alla prestazione lavorativa, ivi intesi anche gli eventuali periodi in cui il lavoratore si trovi presso i locali aziendali ovvero per ragioni o necessità comunque connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa affidata.
Sul piano soggettivo, la clausola di protezione sociale sancita dal sopracitato articolo 2087, Codice Civile, riguarda espressamente i prestatori di lavoro. In particolare, il datore di lavoro deve garantire la salvaguardia dell’integrità morale e l’incolumità fisica del prestatore di lavoro, non operandosi distinzioni circoscritta alla specifica tipologia contrattuale. In tal senso, infatti, gli obblighi in materia di sicurezza riguardano sia il lavoratore subordinato in senso stretto, ma anche qualsivoglia ulteriore soggetto ad esso equiparato e, finanche, le persone estranee all’ambito imprenditoriale, purché vi sia ravvisabile un nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza.
NOTA BENE: La responsabilità generata dall’art. 2087, Codice Civile, incombe sul datore di lavoro anche laddove determinate funzioni vengano appositamente delegate a terzi, sicché sarà sempre il datore di lavoro colui che è tenuto ad adottare tutte le possibili misure per la tutela dell’integrità psico-fisica dei prestatori di lavoro.
La responsabilità datoriale e gli oneri probatori
L’onere probatorio sulla responsabilità contrattuale derivante dal più volte citato art. 2087, Codice Civile, incombe su colui che lamenta l’inadempimento o la lesione dei propri diritti.
Invero, il prestatore di lavoro avrà l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale e delle regole di condotta violate, assumendo che il datore di lavoro abbia posto un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro stesso ovvero alle norme inderogabili di legge, ivi inclusi i principi generali di correttezza e buona fede. Sul punto, non sarà onere dimostrare la colpa o il dolo del datore di lavoro, bensì il nesso casuale tra la condotta illecita tenuta ed il danno patito. Di converso, il datore di lavoro avrà l’onere di provare la propria assenza di colpa.
Ciò fermo restando che la responsabilità in argomento soggiace sempre alle regole di tipo soggettivo, sicché dovrà escludersi ogni forma di automaticità.
Casi di esclusione della responsabilità datoriale
Il comportamento imprudente del dipendente non solleva automaticamente il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza dei prestatori d’opera. Le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, infatti, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza o imprudenza dello stesso, talché il datore di lavoro è considerato sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore laddove si ometta di adottare le idonee misure protettive ovvero non si vigili sulle misure effettivamente utilizzate dal dipendente.
Solo i casi in cui venga accertata una condotta colposa del dipendente, caratterizzata da una abnormità ed una eccezionalità tale da potersi considerare causa esclusiva dell’evento, potrà escludersi la responsabilità del datore di lavoro.
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