Riscatti a tassazione variabile

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Circa l’operatività del regime di previdenza complementare dettato dalla riforma del 2007, una precisazione viene dal documento agenziale 399, di ieri l’altro. Che le regole a base della nuova disciplina per l’esercizio del riscatto delle prestazioni previdenziali operano anche per il passato. Dal 1° gennaio 2007, i presupposti per la richiesta di riscatto delle posizioni individuali maturate presso un fondo pensione preesistente – spiega l’Amministrazione – vanno individuati sulla base del decreto legislativo n. 252/2005. Nel caso rimesso alle Entrate, riferito a dipendenti in mobilità presso il vecchio fondo, opera l’articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto. Esso consente il riscatto per mobilità nella misura del 50% della posizione individuale maturata presso il Fondo. Quanto all’imputazione, per l’Agenzia fiscale l’importo va imputato prioritariamente al montante maturato per primo.
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  • ItaliaOggi, p. 39 – Riscatti a tassazione variabile - Mazzei

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