Ripetute assenze per malattia: licenziamento illegittimo

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Ripetute assenze per malattia: licenziamento illegittimo

E' stata confermata, dalla Corte di cassazione, la declaratoria di illegittimità del licenziamento che parte datoriale aveva intimato ad un proprio dipendente, per essere risultato assente per brevi ma ripetuti periodi di malattia.

Secondo il datore di lavoro, tali assenze erano significativamente superiori rispetto alla media delle assenze del personale appartenente alla stessa categoria del lavoratore risultando, peraltro, prevalentemente adiacenti a periodi di riposo.

Le stesse avevano inciso negativamente sull'organizzazione aziendale e sui livelli di produzione del settore cui il prestatore era assegnato, con effetti diretti e negativi sull'organizzazione dell'attività, sul dimensionamento dell'organico e sull'erogazione del servizio.

I giudici di primo grado, tuttavia, avevano giudicato illegittimo il recesso ed applicato, conseguentemente, la tutela reintegratoria attenuata, di cui all’art. 18, commi 7 e 4, dello Statuto dei lavoratori.

La decisione era stata confermata anche dalla Corte d'appello, secondo la quale era corretto ricondurre il licenziamento in parola alla previsione dell’art. 2110 c.c.

Il recesso, essendo stato intimato prima del superamento del periodo di comporto, doveva considerarsi nullo, con applicazione della tutela reintegatoria attenuata.

Recesso per assenze da malattia, disciplina applicabile

Con ordinanza n. 16719 del 13 giugno 2023, la Corte di cassazione ha respinto l'impugnazione avanzata dal datore di lavoro, dopo aver ricordato come la fattispecie di recesso per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, sia nel caso di una sola affezione continuata, sia in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), è soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 cod. civ.

Tali regole prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.

Il datore non può recedere prima del superamento del periodo di comporto

E così, da un lato, il datore non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (periodo di comporto), il quale è predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa.

Dall'altro, il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse

Le stesse SU, in proposito, hanno affermato la nullità del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità.

Parimenti, è stato ribadito che il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo.

Il mero protrarsi di assenze oltre un determinato limite stabilito dalla contrattazione collettiva - o, in difetto, dagli usi o secondo equità - di per sé non costituisce inadempimento alcuno (trattandosi di assenze pur sempre giustificate).

Inoltre, per dare luogo a licenziamento non si richiede un'accertata incompatibilità fra tali prolungate assenze e l'assetto organizzativo o tecnico-produttivo dell'impresa, ben potendosi intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto pur ove, in concreto, il rientro del lavoratore possa avvenire senza ripercussioni negative sugli equilibri aziendali.

Come ricordato dalla giurisprudenza, infatti, nell'art. 2110, comma 2, cod. civ. si rinviene un'astratta predeterminazione (legislativo-contrattuale) del punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre d'un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia o infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale.

Ebbene, nella vicenda esaminata la Corte d’appello si era attenuta ai richiamati principi di tal ché la decisione di merito si sottraeva alle censure di violazione di legge mosse da parte ricorrente.

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