Riordino delle detrazioni fiscali, l’Agenzia chiarisce

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Riordino delle detrazioni fiscali, l’Agenzia chiarisce

Con la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, in particolare in materia di detrazioni per oneri e spese.

Tra le principali novità illustrate troviamo:

  • il nuovo articolo 16-ter del TUIR secondo cui per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, l’importo massimo delle spese detraibili sarà calcolato in base al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico. Il sistema prevede una tutela rafforzata per le famiglie numerose o con figli con disabilità;
  • spese scolastiche: il tetto massimo per la detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica è stato aumentato a 1.000 euro per studente, con detrazione al 19%;
  • agevolazioni per non vedenti: la detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida sale a 1.100 euro annui, senza più limiti di spesa complessivi a livello nazionale.

Il documento rappresenta una guida utile per interpretare correttamente le nuove disposizioni, sia per i contribuenti sia per i professionisti del settore fiscale.

Riordino delle detrazioni

Il riordino delle detrazioni si inserisce nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 10 della legge n. 207/2024), con l’obiettivo di rendere il sistema di detrazioni più equo e sostenibile in funzione della capacità contributiva dei cittadini.

A tal fine, è stato introdotto nel TUIR il nuovo articolo 16-ter, che stabilisce nuove regole per il riconoscimento delle detrazioni a carico di contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

A partire dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con redditi superiori a 75.000 euro, l’importo complessivo delle spese e oneri detraibili sarà limitato e calcolato secondo due parametri fondamentali:

  1. il reddito complessivo del contribuente (al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze);
  2. il numero di figli fiscalmente a carico, inclusi figli naturali, adottivi, affidati, affiliati e i figli del coniuge deceduto conviventi.

La norma prevede quindi una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata

Detrazioni per oneri e spese sostenuti per familiari

A partire dal 1° gennaio 2025, le detrazioni fiscali previste dalle norme agevolative possono essere riconosciute anche per oneri e spese sostenuti nell’interesse di determinati familiari, come aggiornato dalla Legge di Bilancio 2025 e chiarito dalla Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025.

I familiari considerati sono:

  • Coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • Figli, inclusi:
    • nati fuori dal matrimonio e riconosciuti,
    • adottivi, affiliati o affidati,
    • figli conviventi del coniuge deceduto;
  • Ascendenti conviventi (es. genitori o nonni).

NOTA BENE: Anche i figli ultratrentenni senza disabilità per i quali non spetta la detrazione per figli a carico sono comunque rilevanti ai fini fiscali, come previsto dal comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR.

Calcolo dell’ammontare massimo detraibile

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, il limite massimo degli oneri e delle spese detraibili è calcolato secondo la formula:

Importo base × coefficiente legato al numero di figli fiscalmente a carico

Importo base (comma 2 art. 16-ter):

  • 14.000 euro se reddito tra 75.001 e 100.000 euro,
  • 8.000 euro se reddito oltre 100.000 euro.

Coefficiente (comma 3 art. 16-ter):
Varia in funzione del numero di figli fiscalmente a carico, includendo anche:

  • figli riconosciuti nati fuori dal matrimonio;
  • adottivi, affidati o affiliati;
  • figli conviventi del coniuge defunto.

Questi soggetti sono considerati ai fini del calcolo del coefficiente, purché fiscalmente a carico (art. 12, comma 2 TUIR).

Dunque, il sistema prevede un approccio più articolato e inclusivo nella definizione di “familiari rilevanti”, ampliando la platea per cui è possibile far valere detrazioni su spese sostenute a loro favore. In parallelo, si adotta una metodologia di calcolo che tiene conto sia del reddito complessivo del contribuente sia della struttura del nucleo familiare, promuovendo così un’impostazione più equa e progressiva.

Ecco la tabella riepilogativa dei massimali degli oneri e delle spese detraibili secondo quanto previsto dall’art. 16-ter del TUIR, come riportato nella Circolare 6/E del 2025:

Reddito complessivo

Importo base

Nessun figlio a carico
(coeff. 0,5)

1 figlio a carico
(coeff. 0,7)

2 figli a carico
(coeff. 0,85)

≥ 3 figli o 1 figlio disabile a carico
(coeff. 1)

Da 75.001 a 100.000 euro

14.000 €

7.000 €

9.800 €

11.900 €

14.000 €

Oltre 100.000 euro

8.000 €

4.000 €

5.600 €

6.800 €

8.000 €

Facoltà di scelta per il contribuente in caso di superamento del massimale detraibile

La circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 chiarisce un punto essenziale: quando le spese sostenute superano il limite massimo detraibile previsto dall’art. 16-ter del TUIR, il contribuente ha la possibilità di scegliere quali oneri e spese imputare in dichiarazione ai fini del calcolo della detrazione.

Cosa significa concretamente?

Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, può decidere di far valere, con priorità, le spese che garantiscono una detrazione più elevata sull’imposta lorda. Si tratta, quindi, di un’opportunità di ottimizzazione fiscale, che consente di massimizzare il beneficio detraibile entro i limiti consentiti dalla norma.

Esempio pratico: Se un contribuente ha spese detraibili per ristrutturazione (50%), istruzione (19%) e donazioni (26%), e queste superano il massimale, potrà scegliere di imputare prima le spese che generano le detrazioni più alte, come le donazioni o le ristrutturazioni.

Spese escluse dal limite massimo detraibile per redditi oltre 75.000 euro

Il comma 4 dell’articolo 16-ter del TUIR prevede che, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, alcune categorie di spese non concorrono al calcolo del limite massimo detraibile.

In particolare, restano escluse:

  • le spese mediche per cui è prevista una detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
  • gli investimenti in start-up innovative, che danno diritto a detrazione secondo quanto stabilito dagli articoli 29 e 29-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • gli investimenti in piccole e medie imprese innovative, detraibili sulla base dell’art. 4, commi 9 e 9-ter, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Viene inoltre chiarito che non rientrano nel tetto massimo nemmeno le spese associate a detrazioni di tipo forfetario, in quanto in questi casi l’importo speso non incide sul diritto alla detrazione, essendo già determinato in misura fissa.

Inoltre, sono escluse:

  • le rate di detrazione riferite a spese sostenute prima del 1° gennaio 2025 (es. ristrutturazioni edilizie ex art. 16-bis TUIR);
  • le detrazioni per interessi passivi su mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024;
  • i premi assicurativi detraibili versati per contratti stipulati entro il 2024.

Determinazione del reddito complessivo ai fini del limite detraibile

Il comma 6 dell’articolo 16-ter del TUIR stabilisce le regole per calcolare correttamente il reddito complessivo da utilizzare per determinare il limite massimo delle spese detraibili nei casi previsti dal riordino delle detrazioni.

  • Il reddito complessivo del contribuente deve essere calcolato al netto del reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, come previsto dall’art. 10, comma 3-bis del TUIR.
  • Questo principio è già stato confermato anche dalla circolare 4/E del 2025, che sottolinea che il reddito da considerare come "di riferimento" include anche:
    • i redditi soggetti a cedolare secca,
    • quelli tassati con imposta sostitutiva (es. regime forfettario),
    • l’eventuale quota ACE (Aiuto alla Crescita Economica),
    • le mance tassate nel settore turistico e della ristorazione (introdotte con la legge di bilancio 2023),
    • e, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, il reddito effettivo (non quello concordato) è da considerarsi valido.

Questa modalità di calcolo garantisce una base imponibile più aderente alla reale capacità contributiva, evitando che voci “non disponibili” (come la rendita catastale dell’abitazione principale) falsino l’accesso o il livello delle detrazioni spettanti.

Si precisa, in ogni caso, che rimane ferma l’applicazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 15 del TUIR.

Pertanto, quando il contribuente ha un reddito complessivo compreso tra 75.001 e 120.000 euro, potrà determinare il tetto massimo delle spese detraibili secondo quanto previsto dall’articolo 16-ter del TUIR e usufruire per intero delle detrazioni previste dall’articolo 15 del medesimo testo unico.

Se invece il reddito complessivo supera i 120.000 euro, il contribuente potrà comunque calcolare il massimale detraibile ai sensi dell’articolo 16-ter, ma le detrazioni dell’articolo 15 (fatta eccezione per quelle garantite integralmente dal comma 3-quater) saranno ridotte proporzionalmente.

La quota effettivamente detraibile sarà pari al rapporto tra 240.000 euro, meno il reddito complessivo, diviso 120.000 euro.

Detrazione per le spese scolastiche: novità dal 2025

La nuova normativa introduce un aggiornamento significativo, stabilendo che il tetto massimo detraibile per le spese scolastiche è elevato a 1.000 euro.

A partire dal 1° gennaio 2025, sarà possibile detrarre il 19% dall’imposta lorda sulle spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza:

  • delle scuole dell’infanzia,
  • del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado),
  • delle scuole secondarie di secondo grado,

purché appartenenti al sistema nazionale di istruzione.

Il beneficio si applica per ciascun alunno o studente, nel limite di 1.000 euro annui di spesa sostenuta.

Agevolazioni fiscali per non vedenti: mantenimento cani guida

A partire dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio 2025 ha incrementato a 1.100 euro l'importo forfettario della detrazione IRPEF spettante ai contribuenti non vedenti per le spese sostenute nel mantenimento dei cani guida. Questa agevolazione, disciplinata dall'articolo 15, comma 1-quater del TUIR, è riconosciuta indipendentemente dall'effettivo ammontare delle spese sostenute e non è soggetta a limiti di reddito.

NOTA BENE: È stata eliminata la soglia massima di spesa annuale complessiva (in precedenza pari a 290.000 euro) che limitava la fruizione dell’agevolazione a livello nazionale.

Altri chiarimenti:

  • La spesa effettivamente sostenuta non deve essere documentata, poiché la detrazione è riconosciuta in misura fissa.
  • Inoltre, tale detrazione non concorre al calcolo del tetto massimo degli oneri detraibili previsto dall’articolo 16-ter per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro.
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