DL Alluvione in Gazzetta. Giustizia: rinvio udienze e sospensione termini

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DL Alluvione in Gazzetta. Giustizia: rinvio udienze e sospensione termini

E' stato finalmente pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, il Decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (Decreto Alluvione).

Il provvedimento, oltre alla sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi e ad altre previsioni utili per supportare aziende e lavoratori dei comuni colpiti, contiene anche misure urgenti in materia di giustizia.

Giustizia civile e penale

L'articolo 2 del provvedimento, in particolare, è dedicato alle disposizioni relative al settore della giustizia civile e penale.

Tale previsione, come preannunciato dal Consiglio dei ministri, dispone il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dei giudizi civili e penali pendenti davanti a tutti gli Uffici giudiziari, nel caso in cui la parte o il difensore erano residenti, domiciliati o aventi sede nei territori colpiti dall'alluvione (per come segnatamente indicati nell'allegato 1 al provvedimento).

Parte o difensore interessati dall'alluvione: rinvio udienze su istanza di parte

Nel dettaglio, si prevede che le udienze dei predetti procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, siano rinviate a data successiva al 31 luglio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

Il rinvio viene disposto su istanza, proposta in qualunque forma:

  • dalla parte residente, domiciliata o con sede nella zona colpita dall'alluvione;
  • dal difensore residente o con studio legale nella zona colpita dall'alluvione, a condizione che la sua nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.

Sospensione termini processuali, perentori e cambiari

A seguire l'articolo in esame dispone, per i soggetti che, al 1° maggio 2023, risultavano residenti, domiciliati, con sede legale od operativa, con attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori colpiti, la sospensione, dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023:

  • del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, con ripresa del decorso dalla fine del periodo di sospensione;
  • dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
  • del decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele;
  • dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, cambiali e ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva (la sospensione, per espressa previsione, opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi).

Rinvio d'ufficio delle udienze

Il medesimo articolo 2 del Decreto dispone anche il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 maggio 2023, delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi:

  • ai Tribunali di Ravenna e di Forlì;
  • gli uffici del Giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì.

Questo, salvo le udienze che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

Per tali procedimenti è altresì sospeso, dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023, anche il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.

Rinvio udienze e sospensione termini: eccezioni

Le predette disposizioni su rinvio udienze e sospensione dei termini non si applicano a tutti i giudizi, rimanendone esclusi:

  • le cause relative ai diritti dei minori;
  • i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare;
  • i procedimenti d'urgenza.

Giustizia amministrativa, tributaria: rinvio udienze e termini

L'art. 3 del decreto legge, a seguire, si occupa delle misure urgenti relative ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari.

Per i predetti procedimenti, nei quali almeno una delle parti, alla data del 1° maggio  2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori colpiti, è disposta la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto.

Sono inclusi, in particolare, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi.

Anche in questo caso, le medesime disposizioni si applicano alle ipotesi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.

Da segnalare che nei predetti giudizi, analogamente a quanto avviene per quelli civili e penali, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 1° maggio  2023 e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte ovvero dal difensore interessato, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

Allegati