Rinuncia alla Tremonti ambientale, chiarimenti dalle Entrate
Pubblicato il 16 novembre 2020
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Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici è l’oggetto della consulenza giuridica n. 12 del 13 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria, sollecitata da un quesito sollevato da un’associazione, chiarisce le modalità di conservazione del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti spettanti in relazione al terzo, quarto e quinto conto energia qualora le stesse siano state fruite, in cumulo, con la detassazione fiscale Tremonti ambiente.
Cumulo tra conto energia e bonus Tremonti ambiente
L'articolo 36 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 disciplina la procedura che consente di conservare il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti spettanti in relazione al terzo, quarto e quinto conto energia qualora le stesse siano state fruite, in cumulo, con la detassazione fiscale Tremonti ambientale. In particolare, la citata disposizione:
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subordina il mantenimento del suddetto diritto al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente;
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chiarisce che, per avvalersi di tale definizione, è necessario «presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate», il cui contenuto e modalità di presentazione sono stati fissati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020;
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precisa che la definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti «entro il 30 giugno 2020» (termine posticipato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 56, comma 8-ter, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 11 settembre 2020, n. 120).
Sempre preliminarmente si deve ricordare, poi, che:
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la procedura disciplinata dall'art. 36 del DL n. 124 del 2019 rappresenta solo una modalità operativa, senza pagamento di interessi e sanzioni, volta a evitare la revoca delle tariffe incentivanti nei casi in cui la posizione fiscale del contribuente, con riferimento all'agevolazione Tremonti ambientale, si è resa definitiva: o essendo decorso il termine di cui al citato articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per presentare una dichiarazione integrativa, ovvero, o nell'ipotesi in cui si sia usufruito dell'agevolazione per il tramite del rimborso percepito a seguito della presentazione di apposita istanza per la restituzione dell'imposta precedentemente versata; determinando il cumulo tra la Tremonti ambientale e le tariffe incentivanti.
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il quantum da versare è costituto da una somma parametrata all'agevolazione fiscale goduta, ma la stessa non rappresenta effettivamente l'esatta quantificazione del beneficio fiscale effettivamente e concretamente fruito.
Rinuncia alla Tremonti ambientale, chiarimenti Agenzia delle Entrate
Nella consulenza giuridica n. 12/2020, l’Agenzia precisa che nel caso in cui, la fruizione dell'agevolazione Tremonti ambientale si possa considerare avvenuta in via definitiva determinando il "cumulo" tra la cd. "Tremonti ambiente" e le tariffe incentivanti, sorge il presupposto applicativo del menzionato articolo 36 del decreto legge n. 124 del 2019 e, per rimuovere gli effetti di tale "cumulo", sarà necessario attivare la relativa procedura di definizione.
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia fruito dell’agevolazione operando una variazione in diminuzione dal reddito di periodo, si precisa che, in linea generale, non è possibile, per i contribuenti che intendono beneficiare della “sanatoria”, rinunciare alle perdite non ancora utilizzate o utilizzate solo in parte (rettificando le dichiarazioni presentate al fine di inibirne il futuro godimento), essendo necessaria comunque la restituzione di un importo calcolato sul beneficio interamente ed astrattamente fruibile. Tali perdite restano, in tal modo, nella disponibilità del contribuente che potrà beneficiarne negli esercizi futuri al fine di diminuire il reddito dei periodi d’imposta successivi.
Se, invece, la Tremonti ambientale sia stata oggetto in misura parziale di recupero tramite atti impositivi, resi definitivi, la determinazione degli importi dovrà essere effettuata al netto della variazione in diminuzione afferente l’agevolazione già oggetto di recupero. Resta fermo, in ogni caso, quanto dovuto in termini di sanzioni e interessi in quanto riferibili a specifiche violazioni commesse.
Nell’ipotesi in cui l’agevolazione sia stata fruita senza operare alcuna variazione in diminuzione, ma per il tramite del rimborso percepito a seguito della presentazione di apposita istanza per la restituzione dell'imposta precedentemente versata, senza alcun incardinarsi di procedimento giurisdizionale, o a seguito di un giudicato definitivo, in tutto o in parte favorevole al contribuente, inerente la predetta istanza di rimborso, la comunicazione per la definizione agevolata di cui all’art. 36 del DL 124/2019, operata secondo quanto previsto nel provvedimento n. 114266/2020, deve essere compilata precisando nel Quadro A i soli campi relativi all’importo da versare e indicando un ammontare in misura corrispondente al rimborso erogato.
Diversamente, nel caso in cui la mancata fruizione dell'agevolazione Tremonti ambientale si possa considerare definitiva non determinando il "cumulo" tra la cd. "Tremonti ambiente " e le tariffe incentivanti, non si realizza il presupposto applicativo dell'articolo 36 del Dl n. 124/2019 risultando, pertanto, precluso l'accesso alla relativa procedura di definizione.
In questo caso - come specificato nella risposta n. 114/2018 - la rinuncia all'agevolazione può essere manifestata attraverso una rinuncia espressa all'istanza di rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato.
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