Conto energia: come mantenere le tariffe incentivanti

Pubblicato il



Conto energia: come mantenere le tariffe incentivanti

Comunicazione entro giugno per mantenere le tariffe incentivanti del conto energia a fronte del divieto di cumulo con la “Tremonti ambiente”.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento prot. 114266 del 6 marzo 2020 con cui approva il modello di comunicazione e relative istruzioni, per attuare quanto previsto dall’articolo 36 del Dl n. 124/2019.

Conto energia. Procedura per mantenere le tariffe incentivanti

In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (Conti energia ex decreti 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012) con la detassazione per investimenti ambientali delle Pmi (“Tremonti ambiente”), è possibile continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti versando una determinata somma.

Questa si ottiene applicando alla variazione in diminuzione a suo tempo effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione ambientale, l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.

Il modello approvato dal provvedimento del 6 marzo 2020 deve essere presentato entro il 30 giugno 2020.

Nella comunicazione va indicata l’eventuale pendenza di giudizi riguardanti il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e va assunto l’impegno a rinunciare agli stessi.

Dietro presentazione di copia della comunicazione, della relativa ricevuta di avvenuta consegna e nelle more del pagamento delle somme dovute, i giudizi sono sospesi dal giudice.

La definizione ex art. 36, Dl n. 124/2019, avviene con la presentazione della suddetta comunicazione e con il pagamento della somma dovuta sempre entro la fine di giugno.

In merito alla somma in parola, con riferimento ai soggetti Ires, la sua determinazione avviene applicando alla variazione in diminuzione l’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR, pro tempore vigente.

Con riferimento alle persone fisiche, la somma da versare è determinata applicando alla variazione in diminuzione le aliquote pro tempore vigenti per gli scaglioni di reddito (art. 11 del TUIR) tenuto conto del reddito complessivo netto dichiarato.

Per i soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, la somma da versare è determinata applicando alla quota parte di variazione in diminuzione imputabile a ciascun socio in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.

La comunicazione, sottoscritta con firma digitale, va inviata esclusivamente all’indirizzo Pec dell’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate in base al domicilio fiscale. Non sono ammesse altre modalità di presentazione, neppure mediante servizio postale e posta elettronica ordinaria o certificata.

Il pagamento dovrà essere effettuato con modello F24, utilizzando apposito codice tributo che sarà istituito dalle Entrate. Viene esclusa la compensazione.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 16 aprile 2019 - Agenzia. Rinuncia alla Tremonti ambiente nella dichiarazione dei redditi – Moscioni

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito