Rimborso Iva, l’interpello del Fisco non è vincolante per il contribuente

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20526, depositata il 6 settembre 2013, risolve la vicenda di un contribuente che, riguardo all’imponibilità Iva di alcune operazioni di cessioni di beni, aveva seguito il parere offerto dall’Amministrazione finanziaria mediante interpello. A tale atto, ne aveva fatto seguito però un altro con cui il precedente orientamento era stato rettificato: di qui la pretesa del contribuente di ottenere il rimborso dell’imposta versata ma non dovuta.

I Supremi giudici, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritengono che circolari, risoluzioni ed interpelli emessi dall’Amministrazione finanziaria non possono essere ritenuti atti vincolanti per il contribuente, avendo natura puramente interna e, dunque, non possono far generare precisi diritti: quale, per esempio, il differimento di un termine decadenziale. Ciò anche se il contenuto di tali atti preveda un mutamento dell’orientamento agenziale.

Dunque, il contribuente che ha versato l’Iva sulla base di una risposta ad un interpello, deve calcolare i termini di decadenza del rimborso dell’imposta versata ma non dovuta non dal momento in cui l’Amministrazione ha offerto la propria risposta, ma da quando è maturato il diritto alla restituzione.

L’eventuale ritardo del contribuente nel richiedere il rimborso Iva dovuto, se dipeso da una risposta ad interpello, non dà diritto al beneficio, qualora la legge dovesse prevedere diversamente. Al massimo, il contribuente, se dovesse ritenere di aver subito dall’Ufficio un danno ingiusto, può procedere alla richiesta di un risarcimento, muovendo una causa ordinaria dinanzi al Tribunale.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 24 - L'interpello non sposta la decadenza dei termini - Iorio
  • ItaliaOggi, p. 25 – Rimborsi, l'interpello non genera diritti - Alberici

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