Rimborso Iva a soggetto non residente anche se ha rappresentante fiscale

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Rimborso Iva a soggetto non residente anche se ha rappresentante fiscale

Secondo la Corte di cassazione, il diritto al rimborso dell'Iva, da parte di un soggetto non residente e che non abbia una stabile organizzazione in Italia, non può essere negato per il solo fatto che abbia nominato un proprio rappresentante fiscale.

La nomina del rappresentante fiscale, infatti, non può essere equiparata ad un centro di attività stabile presso lo Stato ove essa sia avvenuta.

E' quanto sancito nel testo dell'ordinanza n. 24207 del 9 agosto 2023, pronunciata in accoglimento del ricorso promosso da una società austriaca che si era vista negare il rimborso Iva dalla stessa richiesto ex art. 38 ter DPR n. 633/72.

L'Agenzia delle entrate aveva motivato il diniego sul fatto che la società, nel periodo considerato, aveva in Italia un rappresentante fiscale.

La società si era rivolta alla Cassazione dopo che la CTR aveva aderito alle ragioni dell'Erario.

In questa sede, la compagine aveva dedotto, tra i motivi, violazione dell'art. 1 della Direttiva 79/1072 CEE, degli artt. 170 e 172 della Direttiva 2006/112 CE nonché del principio di neutralità come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Rimborso Iva in Ue non escluso da nomina di rappresentante fiscale   

Gli Ermellini hanno giudicato fondata tale doglianza.

L'art. 38-ter in esame, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che i soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato, assoggettati all'imposta nello Stato di domicilio o residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati.

La predetta previsione, tuttavia, nella parte in cui richiede, come condizione per l'esercizio del diritto al rimborso Iva da un soggetto estero, l'assenza di una stabile organizzazione nonché di un rappresentante fiscale nominato si pone in contrasto con la normativa comunitaria.

Sul punto, la Corte di giustizia Ue si è espressa con sentenza del 2014 (causa C-323/12), precisando che, per i soggetti richiamati, il diritto al rimborso Iva non può essere escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i giudici europei, in altri termini, la mera nomina di un rappresentante fiscale non è sufficiente a ritenere che il soggetto passivo in questione disponga di una struttura di un sufficiente grado di stabilità e di un personale proprio incaricato della gestione delle proprie attività economiche.

Ne consegue che una normativa nazionale come quella sopra richiamata che equipari l'esistenza di un rappresentante fiscale a un centro di attività all'interno del paese è contraria alle norme europee.

La Cassazione, nell'accogliere il ricorso della società, ha altresì richiamato il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui:

"il diritto al rimborso Iva in favore di soggetti domiciliati e residenti negli stati membri della Comunità Economica Europea senza stabile organizzazione in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 38-ter, DPR n. 633/1972, nel testo ratione temporis applicabile, non può essere negato qualora i suddetti soggetti abbiano nominato un rappresentante fiscale, non potendo equipararsi la nomina del rappresentante fiscale ad un "centro di attività stabile" presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina".

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