Rimborso gasolio commerciale: istruzioni per il 3° trimestre 2025
Pubblicato il 30 settembre 2025
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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con informativa n. 611759 del 26 settembre 2025 fornisce informazioni in merito al rimborso sul gasolio commerciale per il terzo trimestre 2025, previsto dall’art. 24-ter del D.lgs. n. 504/95.
In sintesi, dal 15 maggio 2025 l’aliquota ordinaria di accisa sul gasolio è stata aumentata da 617,40 a 632,40 euro per mille litri. Parallelamente, per favorire l’uso di carburanti più sostenibili, ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO) è stata riconosciuta un’aliquota ridotta di 617,40 euro per mille litri, applicabile per cinque anni.
Questa agevolazione è concessa solo se tali biocarburanti rispettano i requisiti europei in tema di sostenibilità ambientale e provengono da materie prime indicate nell’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001.
La differenza di tassazione, quindi, dipende dalle materie prime utilizzate per produrre il biocarburante. Tuttavia, è importante sottolineare che l’aumento dell’aliquota non riguarda il gasolio commerciale utilizzato per il trasporto di merci e persone, che mantiene la specifica accisa di 403,22 euro per mille litri. Di conseguenza, l’entità del rimborso spettante agli autotrasportatori potrà variare a seconda del tipo di carburante rifornito e della relativa aliquota applicata.
Poiché spesso gli esercenti non riescono a distinguere con chiarezza la tipologia di gasolio HVO acquistato, a causa di informazioni incomplete fornite dai distributori, l’Agenzia ha stabilito, per ragioni di certezza e tutela fiscale, di applicare in tali casi l’aliquota ridotta di 617,40 euro per mille litri.
Infine, viene ricordato che il beneficio sul gasolio commerciale si estende anche ai gasoli HVO impiegati in sostituzione del gasolio tradizionale, purché usati negli ambiti previsti dalla normativa.
Le dichiarazioni di rimborso per i consumi del terzo trimestre 2025 potranno essere presentate nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2025.
Utilizzo del software
Per agevolare la compilazione della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso disponibile sul proprio sito internet, nella sezione dedicata ai benefici sul gasolio da autotrazione, il programma aggiornato che consente sia la compilazione che la stampa del modello da presentare.
Le imprese che non utilizzano il Servizio Telematico Doganale (E.D.I.) – le cui modalità operative sono illustrate più avanti – hanno la possibilità di trasmettere la dichiarazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. A tale scopo, è necessario allegare il file in formato “.dic”, che riproduce integralmente i dati inseriti nella dichiarazione.
Nei casi in cui l’impresa non disponga della PEC o non possa servirsi di questo strumento, è previsto, in via eccezionale, l’invio cartaceo della dichiarazione, sempre resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In questo caso, occorre allegare anche un supporto informatico (ad esempio CD-rom, DVD o pen drive USB) contenente il file con i dati della dichiarazione.
Le istanze presentate senza il file elettronico richiesto non saranno considerate complete e dovranno essere regolarizzate.
Quanto agli uffici competenti, la ricezione delle dichiarazioni è così ripartita.
- Imprese nazionali: devono rivolgersi all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione alla sede operativa. Se l’impresa ha più sedi, conta la sede legale o quella principale.
- Imprese unionali con obbligo di dichiarazione dei redditi in Italia: devono presentare la dichiarazione all’Ufficio delle Dogane competente per la loro sede di rappresentanza.
- Imprese unionali senza obbligo di dichiarazione dei redditi in Italia: ciascuna di esse deve individuare l’Ufficio delle Dogane competente in base allo Stato membro di appartenenza, seguendo la tabella allegata alla circolare.
Importo rimborsabile
L’ammontare del rimborso previsto dall’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 rimane legato all’aliquota agevolata di 403,22 euro per mille litri, fissata dal punto 4-bis della Tabella A. Tuttavia, in applicazione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 43/2025, l’importo effettivamente riconosciuto varia in funzione del tipo di carburante impiegato.
In particolare:
- per il gasolio tradizionale e per gli HVO (gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento) che non rispettano i requisiti ambientali stabiliti dal decreto, il rimborso è pari a 229,18 euro per mille litri. Questo perché su tali carburanti grava l’aliquota ordinaria più elevata di 632,40 euro per mille litri (da indicare nel Quadro A-1 della dichiarazione);
- per gli HVO conformi ai criteri di sostenibilità previsti dal decreto o per quelli per i quali non vi sono informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni richieste, l’importo riconosciuto è di 214,18 euro per mille litri. In questi casi, si tiene conto dell’aliquota ridotta di 617,40 euro per mille litri (da riportare rispettivamente nei Quadri A-2 e A-3 della dichiarazione).
Beneficiari e modalità di utilizzo del rimborso
L'informativa dell’Agenzia delle Dogane n. 611759 del 26 settembre 2025 comunica che l’agevolazione spetta a specifiche categorie di soggetti che svolgono attività di trasporto, sia merci che persone.
- Trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, effettuato da:
- imprese o persone fisiche iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi;
- imprese o persone fisiche autorizzate al trasporto in conto proprio e registrate nell’apposito elenco;
- aziende stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea in possesso dei requisiti previsti dalla normativa UE per esercitare la professione di trasportatore su strada.
- Trasporto persone, quando l’attività è esercitata da:
- enti pubblici o aziende locali di trasporto disciplinati dal D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e dalle leggi regionali di attuazione;
- imprese che gestiscono autoservizi interregionali di competenza statale (D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285);
- imprese che svolgono autoservizi di competenza regionale o locale ai sensi del D.Lgs. n. 422/1997;
- imprese che effettuano servizi regolari di trasporto internazionale di passeggeri secondo il Regolamento (CE) n. 1073/2009.
- Trasporto mediante impianti a fune adibiti a servizio pubblico, gestito da enti o imprese dedicate.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione del beneficio, i soggetti aventi diritto devono indicare nella dichiarazione se intendono:
- utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, impiegando il codice tributo 6740;
- oppure richiederne la restituzione diretta in denaro, seguendo le regole stabilite dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.
In entrambi i casi, per giustificare i consumi i beneficiari devono conservare ed esibire le fatture di acquisto del carburante, che devono riportare obbligatoriamente la targa del veicolo rifornito, come stabilito dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.
Esclusioni
A partire dal 1° gennaio 2021, l’agevolazione sul gasolio commerciale non si applica ai consumi effettuati con veicoli appartenenti alla categoria Euro 4 o inferiore. Questa esclusione si aggiunge alle restrizioni già introdotte negli anni precedenti, che hanno progressivamente ridotto il campo di applicazione del beneficio:
- dal 1° ottobre 2020, esclusione per i veicoli Euro 3 o inferiori;
- dal 1° gennaio 2016, esclusione per i veicoli Euro 2 o inferiori;
- dal 1° gennaio 2015, esclusione per i veicoli Euro 0 o inferiori.
Pertanto, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’impresa deve attestare che il carburante oggetto di richiesta non è stato utilizzato per alimentare veicoli rientranti in queste categorie escluse.
Inoltre, non hanno diritto al beneficio i consumi di gasolio impiegati da:
- veicoli Euro 4 o inferiori, quando utilizzati per trasporto merci o persone;
- veicoli con massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, per quanto riguarda il trasporto merci;
- veicoli della categoria M1 (autovetture con massimo otto posti oltre al conducente), in quanto espressamente esclusi dalla Direttiva 2003/96/CE.
Scadenze per l’utilizzo dei crediti del secondo trimestre 2025
I crediti maturati in relazione ai consumi del secondo trimestre 2025 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Dopo questa data decorre il termine stabilito dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000 per richiedere il rimborso diretto in denaro delle somme non ancora compensate. La relativa istanza dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2027.
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