Accisa su benzina e gasolio. Precisazione delle Dogane

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Accisa su benzina e gasolio. Precisazione delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane, tramite una comunicazione del 15 maggio 2025, ha rilasciato dettagli riguardo alle recenti variazioni delle aliquote di accisa applicate alla benzina e al gasolio utilizzato come carburante, stabilite dal decreto ministeriale del 14 maggio 2025 e operative a partire dal 15 maggio 2025.

Il decreto del 14 maggio 2025, emanato congiuntamente dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, e reso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, introduce nuove disposizioni relative ai sussidi che risultano dannosi per l’ambiente, in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43.

Uniformazione delle aliquote di accisa

Tale norma prevede che, al fine di eliminare il sussidio ambientalmente dannoso identificato con il codice EN.SI.24 nel Catalogo dei sussidi nocivi e favorevoli per l’ambiente, entro un periodo di cinque anni a partire dal 2025, vengano uniformate le aliquote dell’accisa applicata alla benzina e al gasolio destinato a uso carburante, come indicato nell’Allegato I del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA). L’obiettivo è che, alla fine di questo arco temporale, entrambi i carburanti siano soggetti alla medesima aliquota fiscale.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, del suddetto decreto stabilisce che, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione ufficiale,

  • l’imposta sull’accisa applicata alla benzina sarà diminuita di 1,50 centesimi di euro per ogni litro,
  • quella relativa al gasolio usato come carburante sarà aumentata di pari importo, cioè 1,50 centesimi di euro per litro.

Nuove aliquote di accisa dal 15 maggio 2025

Di conseguenza, a partire dal 15 maggio 2025, le suddette aliquote di accisa vengono ricalcolate come segue:

  • benzina: 713,40 euro ogni mille litri;
  • gasolio utilizzato come carburante: 632,40 euro ogni mille litri.

Aliquote confermate per usi specifici del gasolio

L’incremento dell’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, non si applica al gasolio destinato agli usi specificati ai punti 5 e 9 della tabella A allegata al D.lgs. n. 504/1995, per i quali rimangono confermate le seguenti aliquote di accisa:

  • impieghi in attività agricole, orticole, zootecniche, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica: aliquota pari al 22% di 617,40 euro per mille litri;
  • produzione di energia meccanica tramite motori fissi alimentati con fonti energetiche diverse dal gas naturale, utilizzati all’interno di stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerca di idrocarburi e forze endogene, nonché cantieri per la costruzione e il funzionamento di macchinari destinati ai porti, non autorizzati alla circolazione stradale, impiegati per la movimentazione di merci nelle operazioni di trasbordo: aliquota pari al 30% di 617,40 euro per mille litri.

Aliquota ridotta per carburanti sostenibili

Infine, l'Agenzia delle Dogane, con informativa del 15 maggio 2025, ricorda come il comma 4 dell’articolo 3 del D.lgs n. 43/2025 stabilisce che, per promuovere l’utilizzo di carburanti più ecocompatibili, ai quali viene applicata l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante secondo il metodo di tassazione per equivalenza, così come al biodiesel e ai gasoli paraffinici derivati da processi di sintesi o idrotrattamento (HVO), immessi sul mercato e destinati all’uso come carburanti, si applica una aliquota ridotta di accisa pari a 617,40 euro ogni mille litri.

Tale aliquota agevolata sarà valida per un periodo di cinque anni a partire dal 15 maggio 2025, data in cui è entrato in vigore il decreto interministeriale del 14 maggio 2025. Per poter beneficiare di questa aliquota ridotta, i biocarburanti devono rispettare i requisiti stabiliti dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, datato 17 giugno 2014.

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