Riforma Terzo settore e impresa sociale Approvati tre decreti

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Riforma Terzo settore e impresa sociale Approvati tre decreti

Al fine di dare attuazione alla Legge delega n. 106/2016 sul Terzo settore, il Governo ha messo a punto tre decreti legislativi che prevedono oltre che il "Codice del Terzo settore", ai sensi della lett. b), comma 2, dell’art. 1, della citata legge, anche una riforma dell'impresa sociale e un riordino del 5 per mille.

I tre provvedimenti, approvati in via preliminare venerdì 12 maggio dal Consiglio dei ministri, devono ottenere ora il parere delle commissioni parlamentari, prima del via libera definitivo.

Codice unico per il Terzo settore

Come si legge nel comunicato stampa n. 29/2017 del 12 maggio, la riforma del Terzo settore viene regolamentata da un Codice unico composto da 103 articoli, che si va a sostituire alle diverse discipline previste per le singole categorie di enti non profit.

Con la sua entrata in vigore, infatti, saranno abrogate, ad esempio, la legge quadro sul volontariato (la n. 266/1991), quella sulle associazioni di promozione sociale (la n. 383/2000) e le disposizioni sulle Onlus (contenute nel Dlgs n. 460/1997).

Obiettivo di tale Codice unificato è quello di riordinare tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

Al fine di semplificare la procedura di acquisto della personalità giuridica vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore” e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.

Il Registro unico nazionale del terzo settore è un elenco– suddiviso in sezioni per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (incluse le cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso, ecc. - al quale gli enti dovranno iscriversi per avvalersi di finanziamenti pubblici, raccogliere fondi con sottoscrizioni, esercitare attività convenzionate o accreditate con la Pa e beneficiare delle agevolazioni fiscali.

In attesa che questo Registro venga creato e dal momento che i tempi sembrano abbastanza lunghi - il Ministero del Lavoro ha un anno per definire in un decreto le procedure di iscrizione e le Regioni avranno poi 180 giorni per mettere a punto le proprie leggi e la struttura informatica - il requisito dell’iscrizione al Registro si intende soddisfatto con l’iscrizione in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

La riforma del Terzo settore prevede, inoltre, anche il debutto a partire dal 2018 di specifiche agevolazioni e nuovi sconti fiscali a beneficio degli enti che ve ne fanno parte. Per esempio, dal 2018 ci sarà una super detrazione Irpef del 30% per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, per un importo fino 30mila euro in ciascun periodo d’imposta. L’importo passa al 35% della spesa sostenuta dal contribuente se l’erogazione liberale in denaro è a favore di organizzazioni di volontariato.

È previsto poi un social bonus, ossia un credito d’imposta del 65% per le donazioni in denaro fatte da persone fisiche e del 50% se effettuate da società, a favore degli enti del terzo settore ad attività prevalentemente non commerciale che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto per recuperare immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità e, infine, sono attese anche una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali.

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Uno specifico decreto è stato approvato, in via preliminare, per migliorare la disciplina dell’impresa sociale, con il fine di colmare le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Le imprese sociali si identificano solitamente in quelle imprese con in media 12 lavoratori e con un capitale compreso fra 10mila e 50mila euro, che operano per lo più nell’assistenza sociale e nell’istruzione.

Sono state introdotte nel nostro ordinamento nel 2016 per mezzo del Dlgs 155/2006, in vigore dal 12 maggio di quell’anno, e nei primi dieci anni di vita ne sono state costituite 1.367. Ma, nel novero dei soggetti attivi nell’economia sociale si contano oggi – in base alle elaborazioni di Infocamere - anche 12.570 cooperative sociali e 82.231 enti non profit “market oriented” (cioé organizzazioni diverse dalle cooperative sociali che ricavano oltre la metà delle risorse economiche da scambi di mercato).

L'appeal alla formazioni di imprese sociali non è stato molto forte in questi anni a causa prevalentemente del divieto di distribuire utili e dell’assenza di agevolazioni fiscali, per cui oggi una Spa impresa sociale (che magari impiega personale svantaggiato) ha lo stesso carico fiscale di un’impresa attiva in un altro ambito.

In base al nuovo decreto, potranno acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni private e le società che esercitano "in via stabile e principale" un’attività d’impresa di interesse generale, mentre non potranno acquisirla le società costituite da un unico socio persona fisica, né le amministrazioni pubbliche. Aumentano anche i settori di attività, tra i quali compare anche la tutela dell’ambiente e l’uso delle risorse naturali (gestione delle reti idriche).

Ma, la vera novità, così, come delineata dal Governo, è la possibilità per l'impresa sociale di remunerare il capitale. Infatti, una quota entro il 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, potrà essere destinata all'aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi ai soci.

Infine, anche per questa tipologia di impresa sono previsti notevoli incentivi fiscali, che in parte ricalcano quelli pensati per le start up.

Nello specifico, è prevista una detrazione Irpef del 30% per le somme investite dai contribuenti nel capitale di un’impresa sociale costituita da non più di tre anni, anche se l’investimento massimo detraibile non potrà superare un milione di euro.

Per quanto riguarda le imprese, si potrà dedurre dal reddito il 30% della somma investita, fino a 1,8 milioni all’anno, a condizione però che l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni, altrimenti si perderà il beneficio, con l’obbligo di restituire l’importo detratto o dedotto.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola 19 novembre 2016 - Terzo settore primi decreti attuativi – Moscioni

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