Riforma della riscossione: rate più lunghe in caso di difficoltà
Pubblicato il 12 marzo 2024
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Approvato in prima lettura, dal Consiglio dei ministri riunito l’11 marzo 2024, il decreto legislativo contenente il riordino del sistema della riscossione, altra pietra miliare della riforma fiscale – legge n. 111/2023.
Il contenuto dei 17 articoli che compongono lo schema di decreto legislativo in materia di riscossione spazia dall’introduzione, dal 2025, del discarico automatico dei ruoli affidati ad AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento, all’aumento del numero massimo di rate concesse al debitore, dall’accertamento esecutivo che comprenderà gli atti di recupero dei crediti d’imposta alle nuove regole in materia di recupero nei riguardi dei coobbligati.
Analizziamo alcune di queste novità.
Rateazione con doppio canale
Il punto di maggior interesse per il contribuente è quello che concerne la rateazione dei debiti tributari, con la riscrittura dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 sulla dilazione dei pagamenti.
L’attuale quadro prevede che il contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà può ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili; se dette somme superano i 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Con il nuovo sistema si prospetta un doppio canale.
Quando in ballo ci sono somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120.000 euro, il contribuente può semplicemente richiedere con istanza, dichiarando di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione fino a 108 rate mensili con una decorrenza modulata sulla base delle annualità relative alla presentazione delle richieste e cioè:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Altra strada è percorribile qualora il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In tal caso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
1) da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
2) da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
3) da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Per quando riguarda la valutazione della difficoltà in cui si trova il contribuente:
- in caso di persone fisiche e imprese individuali in contabilità semplificata, il riferimento è all’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare del debitore e all’entità complessiva del debito;
- per gli altri soggetti diversi da quelli di cui sopra, va fatto riferimento all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
Discarico automatico
Il decreto legislativo sulla nuova riscossione approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 marzo 2024 stabilisce che le quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate in base a quanto stabilito da un successivo con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze.
In ogni caso, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha la possibilità di inviare all’ente creditore, in qualsiasi momento, una comunicazione di discarico anticipato avendo rilevato:
- la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
- l’assenza di beni da aggredire.
Il discarico non comporta automaticamente l’estinzione del debito, potendo l’Ente creditore provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di “nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore”, riaffidarlo all’Agente della riscossione.
Mini rimborsi
Una semplificazione riguarda i mini-rimborsi: per crediti fino a 500 euro vi sarà una compensazione automatica con una via preferenziale. Infatti l’Agenzia delle Entrate non dovrà verificare iscrizioni a ruolo a carico del contribuente con cui attivare le compensazioni.
Ampliamento dell’uso dell’accertamento esecutivo
L’accertamento esecutivo sarà utilizzato anche per il recupero dei crediti d’imposta e delle agevolazioni non spettanti.
Lo schema di decreto sulla riscossione contiene il riferimento agli atti che saranno oggetto di procedura accelerata.
Altro punto riguarda la riscossione nei confronti dei coobbligati solidali. In tal caso, se il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, viene sospesa la prescrizione del diritto di credito anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.
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