Riforma del processo penale: sì della Camera alla fiducia

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Riforma del processo penale: sì della Camera alla fiducia

Sì della Camera alla fiducia sul Disegno di legge di riforma del processo penale, recante la delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Rispetto al testo precedentemente presentato dal Governo Conte, si rammenta, sono stati elaborati una serie di emendamenti dalla Commissione di studio Lattanzi incaricata, dalla ministra Cartabia, della messa a punto di proposte di riforma.

Sulla base dei lavori della predetta Commissione, l’Esecutivo ha presentato, da ultimo, alcuni correttivi, in tema di durata massima dei procedimenti di impugnazione.

La Commissione Giustizia della Camera ha concluso l’esame del testo il 30 luglio 2021 mentre ieri, 2 agosto, è arrivato il sì alla fiducia dell'Aula. Oggi il voto finale.

Deleghe al Governo e modifiche immediatamente precettive

Il provvedimento si compone di due articoli, il primo dei quali delega al Governo la modifica del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione, del codice penale e della legislazione speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario, la revisione del regime sanzionatorio dei reati e l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale. Le deleghe dovranno essere esercitate entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

Il secondo articolo introduce, invece, diverse modifiche, immediatamente precettive, al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma.

Finalità della riforma: accelerazione dei processi, deflazione e digitalizzazione

Tra le finalità perseguite vi è, in primis, l’esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso la sua deflazione e digitalizzazione. Le misure sono inoltre dirette al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.

Per quanto riguarda le principali novità volte all'accelerazione dei processi, si richiamano i principi e criteri direttivi volti a riformare la disciplina delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare.

Si prevede, così:

  • che i termini di durata delle indagini preliminari siano rimodulati in funzione della natura dei reati per cui si procede: i termini previsti sono, in particolare, di sei mesi per le contravvenzioni, di un anno per i delitti (di 1 anno e mezzo per i delitti più gravi), con possibilità di una sola proroga di sei mesi, in caso di complessità delle indagini;
  • che sull’iscrizione nel registro della notizia di reato sia previsto un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, sia sui presupposti che sugli effetti;
  • che, a limitazione della previsione dell’udienza preliminare, è esteso il catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa.

Le nuove norme dettano anche principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l’applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale.

Prescrizione e improcedibilità dell’azione penale

Tra le norme immediatamente prescrittive sono incluse le disposizioni in tema di prescrizione e improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.

L’intervento di riforma è volto a confermare la regola, introdotta con la legge “Spazzacorrotti, secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna. Si prevede, inoltre, che se la sentenza viene annullata, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprenda il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.

Parallelamente alla prescrizione viene introdotto, nel codice di procedura penale, l’istituto della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Superati i termini di durata massima dei giudizi di impugnazione? Azione improcedibile

Si prevedono, così, termini di durata massima dei giudizi di impugnazione individuati, rispettivamente, in 2 anni per l’appello e un anno per il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale.

I termini di durata dei giudizi di impugnazione - sospesi negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione - possono tuttavia essere oggetto di proroga da parte del giudice che procede.

In particolare, si prevede che:

  • per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine in appello e in Cassazione possa essere prorogato, per ragioni relative alla complessità del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo;
  • per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione mafiosa possano essere concesse proroghe fino ad un massimo di 3 anni per l’appello e un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità;
  • per tutti gli altri reati è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio in Cassazione, laddove ricorrano i motivi che giustificano la proroga.

I termini di durata massima, in ogni caso, non si applicano nei procedimenti per delitti puniti con l’ergastolo e quando l’imputato vi rinunci.

Periodo transitorio sui tempi dei processi

Le nuove norme in materia di improcedibilità saranno applicabili solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020.

Per questi procedimenti, nondimeno, se l’impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente di 3 anni per l’appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione.

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