Riforma degli ammortizzatori sociali: risposte (e chiarimenti) alle imprese

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Riforma degli ammortizzatori sociali: risposte (e chiarimenti) alle imprese

Prende sempre più corpo la riforma degli ammortizzatori sociali avviata dalla legge Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021 n. 234) e poi modificata ed integrata dal decreto Sostegni ter (Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in corso di conversione in legge).

Il Ministero del lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali, facendo seguito alla circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, fornisce, con la circolare n. 6 del 18 marzo 2022, chiarimenti sulle novità del decreto Sostegni ter relativamente ai trattamenti di integrazione salariale per periodi di sospensione o di riduzione dell’attività decorrenti dal 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) e risponde ai primi quesiti sollevati dalle imprese.

Ammortizzatori sociali: rimborso delle prestazioni

L’articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015, come modificato dalla riforma, prevede che, in caso di autorizzazione del pagamento diretto della prestazione di integrazione salariale ai lavoratori da parte dell’INPS, il datore di lavoro sia tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero (come dispone il decreto Sostegni ter) se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data della “comunicazione” del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e gli oneri ad essa connessi restano a carico del datore di lavoro.

Il Dicastero al riguardo chiarisce che:

  • i decreti di concessione dei trattamenti di CIGS sono messi a disposizione dell’INPS, tramite una funzione dell’applicativo di CIGS-online, tempestivamente rispetto alla numerazione del provvedimento;
  • al termine dell’istruttoria amministrativa, nel canale delle comunicazioni che si attiva all'atto della presentazione dell’istanza da parte dell’impresa interessata per il tramite del referente aziendale, viene rilasciato un avviso, anche con PEC, di avvenuta emissione del decreto direttoriale con provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo.

Ammortizzatori sociali: compatibilità con l'attività lavorativa

Modificando l’articolo 8 del D.Lg. n. 148/2015, il decreto Sostegni ter (articolo 23 lett. c) dispone la sospensione del trattamento di integrazione salariale per la durata del rapporto di lavoro per il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, che svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari alle 6 mensilità (ovvero inferiore a 6 mesi) nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro.

Ammortizzatori sociali: esame congiunto

L’impresa che intende richiedere l’intervento di integrazione salariale, sia ordinario che straordinario, deve avviare la procedura di consultazione sindacale (esame congiunto) che può essere svolta “anche in via telematica “(articoli 14 e 24 del D.Lgs. n. 148/2015).

Tale locuzione, chiarisce il Ministero del lavoro, va intesa nel senso che l'esame congiunto possa essere svolto anche a distanza, con l’ausilio delle reti informatiche o telefoniche.

Ammortizzatori sociali: riorganizzazione aziendale per processi di transizione

La riforma degli ammortizzatori sociali della legge di Bilancio 2022 ha ampliato la causale di riorganizzazione, estendendola all'ipotesi di programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione”.

Sul punto il Ministero del lavoro ricorda quanto già chiarito nella circolare n. 1 del 2022 e i dettami del decreto n. 33 del 2022, di modifica di quello n. 94033 del 13 gennaio 2016.

Con la circolare n. 6 del 18 marzo 2022 si chiarisce che l’impresa che intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione deve presentare un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione.

Il programma, che va allegato all’istanza di accesso alla CIGS, può, nelle linee di programmazione industriale, essere condiviso anche con le Regioni interessate o, in caso di imprese di rilevanti dimensioni (articolo 2 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 270/1999) con il MISE.

Le azioni di transizione, evidenzia il Dicastero, possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica.

In caso di riconversione degli impianti già esistenti, nel programma vanno indicate puntualmente le azioni di riconversione che possono essere finalizzate all’efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.

Nel programma vanno indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando più puntualmente le misure specifiche per l’aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica o le straordinarie misure di sicurezza.

Tali criteri vanno ad aggiungersi ai criteri indicati nel DM n. 94033 all’articolo 1, comma 1 lett. da d) a g).

Ammortizzatori sociali: crisi aziendale

Il Ministero del lavoro fa presente che l'impresa che intende presentare istanza per accedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale deve allegare all’istanza e alla scheda 1/A una Relazione nella quale vanno specificate le criticità registrate dall’azienda riferite alle singole sedi operative e come le stesse abbiamo influito sull’impresa stessa.

Inoltre la relazione deve contenere, con specifico riferimento alle unità coinvolte, l'indicazione degli interventi correttivi volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria e gestionale o derivanti da condizionamenti esterni e azioni volte a garantire la continuazione dell’attività aziendale anche finalizzate alla salvaguardia occupazionale, con l’indicazione degli eventuali esuberi dei quali occorre specificare le modalità di gestione.

L’impresa deve poi produrre:

  • specifica dichiarazione di assunzione dell'impegno al rispetto del limite delle ore di sospensione autorizzabili, che non può eccedere l’80% delle ore contrattualmente lavorabili con riferimento alla platea di tutti i lavoratori mediamente occupati nell’unità produttiva nel semestre precedente la presentazione dell’istanza;
  • l’allegato menzionato nella circolare ministeriale n. 16 del 28/08/2017, debitamente compilato.

Infine, per singola unità coinvolta nel programma di CIGS, si richiede di specificare l’azienda committente presso cui opera i servizi.

Ammortizzatori sociali: contratto di solidarietà

Pur confermando quanto chiarito nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, viene evidenziato che è possibile far ricorso agli interventi di sostegno al reddito disciplinati dagli articoli 22 bis, 22 ter e 44, comma 11 ter del D.Lgs. n. 148/2015 anche per le aziende operanti nel settore delle mense ristorazione e pulizia.

Ammortizzatori sociali: accordo di transizione occupazionale

Con riferimento alla nuova misura di integrazione salariale dell'accordo di transizione occupazionale (articolo 22 ter del d.lgs. n. 148/2015), il Ministero del lavoro chiarisce che la misura in parola è rivolta a favorire le transizioni occupazionali e, pertanto, destinata prevalentemente a quei lavoratori che, in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell’impresa da cui dipendono, restino, comunque, non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero.

La locuzione “all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale” sembrerebbe postulare che la valutazione aziendale possa essere compiuta senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di integrazione salariale straordinario già autorizzato, sia esso di prima concessione o di proroga (articolo 22- bis del d.lgs. n. 148/2015). Al riguardo il Ministero del lavoro ritiene però fattibile che il medesimo percorso possa essere avviato anche se tale valutazione sia compiuta non in continuità, se l’esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali emerga dopo un certo lasso di tempo dalla conclusione delle azioni del programma con eventuale ripresa dell’attività. In tale caso, vale però sempre la regola per cui l’azienda che richiede la CIGS per accordo di transizione non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito.

Per l’accesso alla CIGS per accordo di transizione è necessario aver espletato la procedura di consultazione sindacale, definendo con la Regione o le Regioni competenti le azioni di formazione e riqualificazione (articolate anche con la partecipazione dei fondi interprofessionali) per la rioccupazione e l’autoimpiego specificando, anche via prospettica, le strategie di gestione del personale beneficiario della misura e individuando il personale che l’impresa stessa è in grado di riassorbire nella propria struttura.

La domanda va presentata tramite l’applicativo informatico di CIGS on line.

Ammortizzatori sociali: editoria e imprese appaltatrici dei servizi di mensa e di pulizia

Per le imprese del settore dell’editoria l'impianto normativo è rimasto invariato (articolo 25 bis del D.Lgs. n. 148/2015 e decreto interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017).

Si fa, però, presente che le imprese del settore dell’editoria possono accedere:

  • al contratto di solidarietà, secondo le modalità di cui alla legge di Bilancio 2022;
  • alle misure disciplinate all’articolo 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015 (accordo di transizione occupazionale). Per tali aziende è consentito, dunque, in esito ad un programma di riorganizzazione in presenza di crisi o di crisi aziendale, far ricorso, pe lavoratori a rischio esubero, alla richiesta della cassa integrazione guadagni straordinaria per un massimo di 12 mesi;
  • alla misura straordinaria e transitoria prevista all’articolo 44, comma 11-ter del D.Lgs. n. 148/2015.

L'accesso alla misura del prepensionamento (articolo 37, comma 1, della legge n. 416/1981) è possibile unicamente nel corso di utilizzo “dei trattamenti di cui all’art. 25-bis del D.Lgs.n. 148/2015, comma 3, lettere a) e b) per i lavoratori poligrafici, e lettera a) per i giornalisti”, e pertanto non nel corso di fruizione degli strumenti di cui all’articolo 22-ter e all’articolo 44, comma 11-ter del D.Lgs. n. 148/2015.

Il Ministero del lavoro ricorda, infine, che, in base alla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 198), le imprese appaltatrici dei servizi di mensa e di pulizia che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, debbano gestire una riduzione o sospensione dell’attività possono ricorrere alla CIGO o alla CIGS, a prescindere dalle condizioni soggettive dell’impresa committente in cui prestano i loro servizi.

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