Riders, in arrivo più tutele su contratti, assicurazione Inail e retribuzione

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Riders, in arrivo più tutele su contratti, assicurazione Inail e retribuzione

Il 23 ottobre 2019 è stato approvato in Senato il maxi-emendamento che, modificando il decreto legge n. 101 del 3 settembre 2019, recanteDisposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” (in G.U. n. 207 del 4 settembre 2019), stabilisce per i cosiddetti “ridersmaggiori garanzie sul contratto, sulla retribuzione e sull’assicurazione INAIL.

Vediamo, quindi, le novità previste per la categoria di lavoratori su due ruote che si occupa di consegne a domicilio e che dovranno, a questo punto, essere convertite in legge.

 

Riders: lavoro subordinato o autonomo?

Vista la particolarità delle mansioni svolte, la novità principale riguarda innanzitutto l’estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai riders soggetti alle direttive del datore di lavoro.

Segnatamente, ecco quanto emerge dal maxi-emendamento:

  • ai riders soggetti alle direttive del datore di lavoro, quindi impiegati in maniera continuativa ed etero organizzata, si applicheranno le tutele del lavoro subordinato;
  • ai riders impiegati in maniera occasionale e discontinua, saranno previsti livelli minimi di tutela, come illustrato nel presente articolo.

 

NB! In particolare, le tutele del lavoro subordinato si applicheranno alle collaborazioni che presentano le seguenti caratteristiche:

  • siano “prevalentemente” personali e non più “esclusivamente”;
  • il committente organizzi le modalità esecutive della prestazione di lavoro, esclusi tempi e luogo di svolgimento.

In definitiva, per tali casi, il collaboratore etero organizzato rimane tecnicamente “autonomo”, ma per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione, limiti di orario, ferie e previdenza, il suo rapporto è regolato allo stesso modo dei dipendenti, sebbene restino escluse le norme riguardanti la tutela dei licenziamenti.

 

Le novità in tema di contratti

L’intervento normativo sopra menzionato ha riguardato anche il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015) in cui, attraverso il maxi-emendamento, viene inserito il capo V-bis, dedicato al lavoro tramite piattaforme digitali, che stabilisce livelli minimi di tutela per i riders.

In primo luogo, analizzando il dettato normativo, emerge la definizione di piattaforme digitali, qualificate come “i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione”.

In secondo luogo, il maxi-emendamento inserisce una serie di requisiti per il contratto disciplinante il rapporto tra il ciclo-fattorino e il committente, vale a dire:

  • il contratto deve essere provato per iscritto;
  • in mancanza della forma scritta, il contratto è valido, ma può essere provato per testimoni solo qualora il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che avrebbe fornito la prova.

In più, a tutela dei riders, viene evidenziato che i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi e diritti e della loro sicurezza.

 

NB! Nelle note di lettura del Decreto “Crisi aziendali”, aggiornate al 22 ottobre 2019, le conseguenze previste per chi non rispetta gli obblighi informativi sopra menzionati, sono le seguenti: “in caso di violazione, si richiama la procedura di intimazione (su richiesta del lavoratore e da parte della sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro) stabilita per l’inadempimento degli obblighi di informazione (a carico dei datori di lavoro) nei confronti dei lavoratori dipendenti, con la conseguente applicazione, in caso di mancata (ovvero incompleta o inesatta) ottemperanza entro quindici giorni, alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. n. 135 del 12 giugno 1997).

In merito, l’emendamento prevede altresì, per i lavoratori in esame, il diritto ad un’indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti”.

 

Le novità in tema di retribuzione

L’emendamento, come anticipato, fa chiarezza anche sulla retribuzione che spetta ai riders.

In dettaglio, i lavoratori in questione non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate (“a cottimo”) ed è necessario garantire un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sono proprio i CCNL, infatti, che devono stabilire i criteri di determinazione del compenso complessivo in base alle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente.

Inoltre, viene stabilito che i ciclo-fattorini hanno diritto a un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto in particolari condizioni, ovvero:

  • di notte;
  • durante le festività;
  • in condizioni metereologiche sfavorevoli.

 

L’obbligo dell’assicurazione INAIL

Nel testo dell’emendamento si legge anche che i riders sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che il premio di assicurazione INAIL è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.

Da ultimo, ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.

 

NB! Dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro, il committente che utilizza la piattaforma, anche digitale, è obbligato ad applicare la disciplina di riferimento, e, in particolare, le norme stabilite dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) a sua cura e a sue spese.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo n. 152 del 26 maggio 1997

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015

Decreto legge n. 101 del 3 settembre 2019

 

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