Rider. Cessazione attività senza consultazione? Licenziamenti illegittimi

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Rider. Cessazione attività senza consultazione? Licenziamenti illegittimi

E' antisindacale la condotta della società di food delivery che, nel cessare la propria attività nel territorio nazionale, risolva tutti i rapporti di lavoro omettendo di attivare le dovute procedure di consultazione.

Con decreto del 28 settembre 2023, il Tribunale di Milano si è pronunciato in ordine alla vicenda processuale attivata da alcune organizzazioni sindacali al fine di veder accertare la natura antisindacale della condotta posta in essere da una società che aveva deciso di cessare le proprie attività di food delivery in Italia disconnettendo tutti i ciclofattorini dalla piattaforma e, quindi, risolvendo i rapporti di lavoro in corso, senza attivare le procedure di consultazione dovute.

Rider come lavoratori subordinati

Dopo un'ampia disamina sulla posizione della giurisprudenza sia europea che italiana per quanto riguarda la natura giuridica del rapporto intrattenuto fra i riders e le piattaforme digitali, il Tribunale si è soffermato sulla concreta qualificazione giuridica dei rapporti relativi alla fattispecie in esame, dando rilievo, in tale valutazione, al concreto atteggiarsi del rapporto e non della sua formale qualificazione.

Ebbene, per il giudice del lavoro le concrete modalità con le quali risultava essersi svolta l'attività lavorativa dei corrieri integravano i presupposti per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato fra la società ed i riders.

Andava escluso, ossia, che si trattasse di un'ipotesi di collaborazione organizzata dal committente ex art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015.

Comunicazione recessi solo dopo consultazione sindacati

Atteso, quindi, che i ciclofattorini dovevano essere qualificati come lavoratori subordinati, prima di procedere alla comunicazione dei recessi, la società avrebbe dovuto attivare, con le organizzazioni sindacali ricorrenti, le procedure di consultazione previste in caso di delocalizzazioni e quelle di informativa e consultazione previste dalla normativa sui licenziamenti collettivi.

Per tali motivi, in definitiva, il Tribunale ha dichiarato la natura antisindacale della condotta della società che, rispetto alla decisione di cessare le proprie attività di food delivery in Italia, aveva omesso di attivare, nel dettaglio:

  • la procedura di consultazione di cui all’art. 1, commi 224 e seguenti della Legge n. 234/2021 (normativa anti delocalizzazioni);

nonché

  • la procedura di licenziamento collettivo di cui agli art. 4 e 24 della Legge n. 223/1991.

Da qui la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti comminati, con ordine di revocare i recessi medesimi e di avviare con le organizzazioni sindacali ricorrenti le procedure e il confronto dovuti.

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