Riclassamento con motivazione rigorosa
Pubblicato il 02 aprile 2019
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
La Corte di cassazione ha annullato il provvedimento di riclassamento catastale di un immobile, ritenendolo non congruamente motivato.
In esso era stato fatto esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale della microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento.
Dai provvedimenti amministrativi a fondamento dell’operazione di riclassamento, tuttavia, non si evincevano gli elementi - come la qualità urbana del contesto nel quale era inserito l’immobile, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità era sita, le caratteristiche del fabbricato – che, in concreto, avevano inciso sul diverso classamento.
Provvedimento specifico e puntuale dall’Amministrazione
Sul punto, la Suprema corte, con ordinanza n. 9049 del 1° aprile 2019, ha ricordato quanto di recente affermato dalla Consulta con la pronuncia n. 249/2017 e, ovvero, che la natura e le modalità dell’operazione di riclassamento “enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare”.
Secondo la Corte costituzionale, ossia, l’obbligo di motivazione, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa, così da porre il contribuente nelle condizioni di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.
E’ così che la Sesta sezione civile ha rigettato il ricorso promosso dall’agenzia delle Entrate contro la decisione che, nel merito, aveva annullato un avviso di accertamento per estimi catastali, ritenendolo privo di congrua motivazione.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: