Riclassamento adeguatamente e concretamente motivato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 agosto 2013
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Il Tar di Lecce, con sentenza n. 1621 dell'11 luglio 2013, ha annullato i provvedimenti di suddivisione del territorio del Comune di Lecce e di individuazione delle microzone ai fini della revisione del classamento degli immobili sulla cui base l'agenzia del Territorio aveva poi notificato ai cittadini degli avvisi di accertamento di rideterminazione del classamento e di conseguente attribuzione della nuova rendita catastale delle unità immobiliari.
Accogliendo le doglianze avanzate da diverse associazioni dei consumatori, i giudici regionali hanno ravvisato un difetto istruttorio e motivazionale in capo ai provvedimenti emessi sia dall'amministrazione comunale che dall'agenzia del Territorio.
Secondo il Tar, in particolare, “la molteplicità delle possibili causali che, alla stregua della complessa stratificazione normativa, possono in concreto esser poste alla base di un atto di riclassamento, impone che la motivazione di un tale atto dia conto della causale concreta per la quale quello specifico atto è stato adottato, cosicché il contribuente sia messo in grado di comprenderla e di valutare le sue opportunità di difesa”.
- ItaliaOggi, p. 26 – Bocciatura per il riclassamento degli estimi – Villani, Pansardi
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