Omessa risposta all'Ispettorato: reato solo a fronte di richieste specifiche

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Omessa risposta all'Ispettorato: reato solo a fronte di richieste specifiche

Pronuncia della Corte di cassazione in tema di reato di omessa risposta alle richieste di informazioni dell'Ispettorato del lavoro, previsto dall'art. 4 della Legge n. 628/1961.

Secondo gli Ermellini, non integra la fattispecie in esame la condotta omissiva del datore di lavoro al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della "documentazione di lavoro".

La condotta penalmente sanzionata, infatti, è solamente la mancata risposta a richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell'Ispettorato medesimo.

Richieste dell'Ispettorato solo generiche? No alla condanna per omessa risposta

Sulla base di tali assunti, la Suprema corte, con sentenza n. 46032 del 16 dicembre 2021, ha annullato una decisione di merito in cui la responsabilità penale di un datore di lavoro, per il reato di omessa risposta, era stata ritenuta configurata a fronte di una richiesta che appariva solo generica.

Dal capo di imputazione era emerso che la richiesta aveva ad oggetto la documentazione in materia di personale occupato, tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale.

Dalla lettura della motivazione della sentenza, tuttavia, non emergevano indicazioni specifiche sul contenuto della predetta richiesta, se non la generica indicazione che riguardava i documenti in materia di lavoro.

Mancando, quindi, la motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, si imponeva l'annullamento, con rinvio, della decisione impugnata.

Reato di mancata risposta a Ispettorato del lavoro, configurabilità

Nella sentenza, i giudici di Piazza Cavour hanno altresì ricordato che il reato di mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro è integrato anche nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti dal medesimo Ispettorato nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e anche quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa.

Il reato - ha continuato la Corte - rimane escluso, invece, nei casi in cui l'omissione non attenga a specifiche istanze dell'Ispettorato ma consegua a una generica richiesta di trasmissione della documentazione di lavoro.

E' da ritenere legittima, invece, la configurazione del reato nell'ipotesi si inottemperanza alla richiesta di esibizione della documentazione, comprensiva, specificamente, del libro unico del lavoro, relativa all'avviamento dei lavoratori e alla regolarità contributiva dell'impresa.

In definitiva, non è penalmente responsabile il datore di lavoro che ometta di rispondere a una generica richiesta di trasmissione della documentazione di lavoro dell'Ispettorato del lavoro atteso che la condotta penalmente sanzionata è solamente la mancata risposta a richieste di informazioni specifiche.

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