Riammissione in servizio post Covid, gli adempimenti
Pubblicato il 14 aprile 2021
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Con la circolare n. 15127 del 12 aprile 2021, il Ministero della Salute ha fornito precise indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Nel dettaglio, il documento di prassi distingue diverse fattispecie, da cui derivano differenti adempimenti che si indicano di seguito.
Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da Covid-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.
Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da Covid-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di Covid-19 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Pertanto, il lavoratore, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Lavoratori positivi a lungo termine
Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per Covid-19 e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il 21esimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
Lavoratore contatto stretto asintomatico
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso possa essere collocato in regime di lavoro agile.
Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dell’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.
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