Aliquote contributive delle cooperative agricole: rettifica

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Aliquote contributive delle cooperative agricole: rettifica

Con la circolare 10 maggio 2022, n. 56, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito alle aliquote contributive per l’anno 2022, applicate alle cooperative agricole e ai loro consorzi, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, e rettifica le aliquote delle tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato alla circolare del 25 febbraio 2022, n. 31.

A partire dal 1° gennaio 2022, le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci non sono tenute al versamento della contribuzione per la disoccupazione agricola, pari al 2,75%.

Diversamente, le cooperative agricole sono obbligate al pagamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti precedentemente e ancora in forza a tale data.

Per l’anno 2022, le tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato alla circolare n. 31/2022 riferite agli operai a tempo indeterminato, prevedevano le aliquote complessive, rispettivamente pari al:

  • 29,2130% per le cooperative agricole;
  • 31,8130% per le cooperative agricole di tipo industriale.

Rettifica aliquote tabelle n. 4 e n. 7

Con la circolare in trattazione l’Istituto previdenziale comunica la rettifica delle aliquote contributive sopra indicate prevedendo un’aliquota complessiva rispettivamente pari al:

  • 30,5830 per gli operai a tempo indeterminato delle cooperative agricole, di cui 21,7430% a carico azienda e 8,84% a carico lavoratore;
  • 33,1830 per gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative agricole di tipo industriale, di cui 24,3430% a carico azienda e 8,84% a carico lavoratore.

Altresì, ulteriori istruzioni verranno fornite dall’Istituto per l’applicazione dell’esonero nella misura dell’1% previsto dai commi 361 e 362 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Le suddette aliquote si applicano anche ai lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura.

Per quanto concerne la contribuzione destinata al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua - pari al 0,30% - la stessa è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.

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