Responsabilità giudici: risarciti tutti i danni da lesione dei diritti inviolabili

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Responsabilità giudici: risarciti tutti i danni da lesione dei diritti inviolabili

Responsabilità civile dei magistrati: vanno risarciti i danni non patrimoniali da lesione di tutti i diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale. Incostituzionale la disciplina pre-riforma.

Con sentenza n. 205 del 15 settembre 2022, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina sulla responsabilità civile del magistrato, vigente fino al 2015, nella parte in cui non prevedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale.

La norma censurata è quella di cui all’art. 2, comma 1, della Legge n. 117/1988 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 2, comma 1, lettera a), della Legge n. 18/2015 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati).

Tale previsione limitava la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla sola ipotesi della privazione della libertà personale.

La Corte costituzionale - nel ritenere fondata la questione di legittimità promossa dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, nel novembre 2021, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione - ha evidenziato l'irragionevolezza della limitazione prevista, non essendo essa giustificata dall’esigenza di preservare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

La selezione di un solo diritto inviolabile della persona da proteggere con il risarcimento dei danni non patrimoniali, anche fuori dai casi di reato, non è infatti giustificata dalla specificità dell’illecito civile da esercizio della funzione giudiziaria.

Inoltre, se è vero che la libertà personale può ritenersi esposta a subire pregiudizi particolarmente gravi per effetto dell’illecito del magistrato, "simile circostanza rileva su un piano meramente di fatto, del tutto inidoneo a giustificare l’esclusione dalla tutela degli altri diritti inviolabili della persona, parimenti suscettibili di subire danni in conseguenza di una acclarata responsabilità del magistrato".

Per finire, non può essere invocata nemmeno la necessità di preservare un presunto affidamento nella pregressa normativa, sul presupposto che una pronuncia di illegittimità costituzionale andrebbe a rendere illecito ciò che tale non era sulla base della precedente disciplina.

Difatti, "affermare la possibile liquidazione dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona non equivale a un ampliamento del raggio dell’illecito, ma implica soltanto un’estensione dei danni risarcibili. Ed è noto che, nell’illecito aquiliano, i danni risarcibili sono sottratti alla sfera di controllo del danneggiante e sono unicamente circoscritti dall’elemento oggettivo costituito dal nesso di causalità giuridica".

In definitiva, la Corte ha ritenuto la norma in esame "costituzionalmente illegittima" nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione di tutti i diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale.

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