Responsabilità del socio di Srls diventata unipersonale
Pubblicato il 21 marzo 2025
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La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dall’articolo 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, rubricato "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", mediante l'inserimento dell’articolo 2463-bis nel codice civile.
Si tratta di una forma di società di capitali il cui atto costitutivo deve essere redatto in forma pubblica, seguendo un modello standard stabilito da decreto ministeriale; tale vincolo è imposto al fine di usufruire dei vantaggi connessi a questa specifica tipologia societaria.
Per quanto concerne i benefici, questi possono essere così riassunti:
- riduzione dei costi notarili rispetto alla costituzione delle Srl tradizionali;
- capitale sociale minimo richiesto.
Dunque, una delle caratteristiche fondamentali della Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s) è il capitale minimo richiesto per la sua costituzione. L’articolo 2463-bis del Codice Civile stabilisce che questa forma societaria può essere costituita, anche da una sola persona fisica, attraverso atto pubblico redatto secondo un modello standard approvato per decreto dai Ministeri della Giustizia, dell’Economia e dello Sviluppo Economico.
L’atto costitutivo deve contenere le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici completi di ciascun socio (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza);
- la denominazione della società con l’indicazione “società a responsabilità limitata semplificata” e la sede legale (e eventuali sedi secondarie);
- l’importo del capitale sociale, che deve essere almeno di 1 euro e inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato al momento della costituzione all’organo amministrativo, esclusivamente in denaro;
- le informazioni previste ai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;
- il luogo e la data di sottoscrizione;
- i dati degli amministratori.
Inoltre, la denominazione della società, il capitale sottoscritto e versato, la sede legale e l’ufficio del registro imprese competente devono essere indicati in tutti gli atti, la corrispondenza e nello spazio elettronico dedicato alla comunicazione telematica pubblica.
Per tutto ciò che non è espressamente regolato dall’articolo 2463-bis, si applicano alla S.r.l.r. le disposizioni previste per le società a responsabilità limitata, purché compatibili con questa forma semplificata.
Con la conversione in legge del DL n. 76/2013 (L. 7 agosto 2013) sono stati apportati miglioramenti significativi che hanno abolito il limite d'età per i soci ed hanno consentito la nomina di amministratori estranei al gruppo sociale.
Pertanto:
- la gestione della società può essere affidata sia a un solo socio che a più persone anche non socie;
- tutti i soci possono essere nominati amministratori e possono firmare per vincolare la società, sia con firma disgiunta che congiunta;
- le decisioni rilevanti vengono assunte dai soci secondo le maggioranze previste dalla legge.
I conferimenti in una S.r.l.s. devono avvenire esclusivamente in denaro da consegnarsi all’amministratore al momento della costituzione.
Costituzione della società
L'atto costitutivo deve essere redatto mediante atto pubblico, con clausole formulate in conformità al "modello standard" adottato tramite specifico decreto del Ministro della Giustizia, in collaborazione con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT).
È fondamentale che l’atto costitutivo della S.r.l.s. rispecchi integralmente quanto previsto dall’articolo 2463-bis del Codice Civile, tenendo presente che le clausole del modello standard sono inderogabili. Questa scelta normativa comporta una limitazione evidente dell’autonomia statutaria, poiché esclude la possibilità di adattare o personalizzare i patti sociali.
La specificazione dell’“inderogabilità” implica infatti che non è ammessa alcuna modifica alle clausole previste dal modello standard, neppure in fase successiva alla costituzione della società. Di conseguenza, non è consentito introdurre elementi tipici della S.r.l. ordinaria né nella fase costitutiva, né durante la vita sociale.
È quindi chiaro che l’obbligo di attenersi al modello standard comporta l’impossibilità di inserire qualsiasi clausola discrezionale o opzionale, rendendo la struttura statutaria della S.r.l.s. rigida e predefinita per legge.
A titolo esemplificativo, si propone il modello standard tipizzato utilizzato per la costituzione di una S.r.l.s.:
Modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata, così come adottato con D.M. 23 giugno 2012, n. 138 del Ministero della Giustizia |
L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ……….,
(1) Clausola soppressa in quanto, a seguito delle modifiche apportate al comma 1 dell’art. 2463- bis C.C. dall’art. 9, comma 13, lett. a), del D.L. 28 giugno 2013, n, 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, il requisito anagrafico è stato abolito. (2) Clausola soppressa in quanto, a seguito delle modifiche apportate al punto n. 6, del comma 2, dell’art. 2463-bis C.C. dall’art. 9, comma 13, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n, 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, può essere nominato amministratore anche un soggetto diverso dai soci. |
Funzionamento e amministrazione
Il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, ha abrogato l'articolo 2463 bis, comma 2, numero 6) del codice civile, in seguito ad una serie di osservazioni formulate dagli operatori del settore, eliminando la restrizione che limitava la scelta degli amministratori delle s.r.l.s. esclusivamente ai soci.
Con questa modifica normativa, si apre la possibilità di affidare l'amministrazione della s.r.l.s. sia ai soci che a soggetti esterni alla compagine sociale.
Per quanto riguarda il modello di amministrazione, lo statuto standard stabilisce chiaramente che possono essere nominati uno o più amministratori e offre anche la facoltà di specificare i ruoli all'interno del consiglio di amministrazione.
In merito al funzionamento della società, il modello standard dispone:
“l’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione”.
Nomina organo di controllo
In merito alla possibilità di nominare un organo di controllo, va detto che il modello standard di statuto non prevede disposizioni specifiche in merito.
Tuttavia, è fondamentale notare che il rinvio effettuato dall’articolo 2463 bis del codice civile alle disposizioni dell’articolo 2463, comma 2, numero 8), dello stesso codice consente l'inserimento nell'atto costitutivo del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti, come stabilito dall’articolo 2477, comma 1, c.c.
Di conseguenza, tale disposizione offre ai soci della S.r.l.s. la facoltà di istituire un organo di controllo, definendone sia la composizione che le funzioni.
Quote sociali e loro cessione
L'articolo 2463 bis del codice civile stabilisce una norma di chiusura, rinviando, per quanto non specificato nella disposizione in esame, alle norme che regolano la società a responsabilità limitata, nei limiti della compatibilità.
Inoltre, l'articolo 9, comma 13, lettere a) e c), del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 ha affrontato il divieto di cessione delle quote a soci con un'età superiore ai 35 anni, sancendo l'abrogazione dell'articolo 2463 bis, comma 4 del codice civile.
Gli interventi legislativi suddetti hanno reso possibile la libera trasferibilità delle partecipazioni anche per le S.r.l.s., consentendo il trasferimento a qualsiasi persona fisica senza vincoli legati all'età anagrafica.
Questa situazione ha inoltre facilitato l'uscita di numerosi soggetti dalla compagine societaria per vari motivi. Non è infrequente che S.r.l.s pluripersonali, a seguito dell'uscita di uno o più soci, si trasformino in unipersonali o a socio unico.
Obblighi e conseguenze
Qualora una società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) si trasforma da pluripersonale a unipersonale, l'amministratore è tenuto a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, necessari per rendere noto tale evento.
Pertanto, in tal caso, l'amministratore ha l'obbligo di notificare alla camera di commercio la modifica della struttura societaria. La mancata osservanza di tale obbligo potrà comportare conseguenze significative.
Responsabilità
In base alla disposizione dell'articolo 2463 bis del codice civile, che richiama le norme applicabili alle società a responsabilità limitata ordinaria, l'articolo 2462 del codice civile, intitolato "Responsabilità", stabilisce quanto segue:
“Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470”.
Quest’ultimo, titolato “Efficacia e pubblicità”, prevede che il trasferimento delle partecipazioni sociali produce effetti nei confronti della società solo dal momento in cui viene effettuato il deposito previsto dal comma successivo.
L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato, a cura del notaio che ha eseguito l’autenticazione, entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese competente per la sede legale della società.
In caso di trasferimento per causa di morte, il deposito è effettuato su richiesta dell’erede o del legatario, dietro presentazione della documentazione necessaria, secondo le modalità previste per le annotazioni nel libro soci delle società per azioni.
Se la quota è ceduta a più persone tramite contratti distinti, ha diritto di prelazione colui che, per primo e in buona fede, ha iscritto l’acquisto presso il registro delle imprese, anche se il suo titolo è successivo a quello degli altri.
Quando l’intera partecipazione sociale è detenuta da un solo socio, oppure cambia l’identità dell’unico socio, gli amministratori sono tenuti a depositare una dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese, contenente:
- nome e cognome o denominazione,
- data e luogo di nascita o Stato di costituzione,
- domicilio o sede legale,
- cittadinanza dell’unico socio.
Nel caso in cui si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare una specifica dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Anche l’unico socio o chi cessa di esserlo può provvedere direttamente alla pubblicità prevista dai commi precedenti.
Tutte le dichiarazioni degli amministratori, previste nei casi di variazione dell’unico socio o del ritorno alla pluralità, devono essere depositate entro trenta giorni dal cambiamento della compagine sociale.
In base al contenuto di cui ai commi quarto e quinto dell’articolo emerge un obbligo per l'amministratore di registrare presso il registro delle imprese, entro 30 giorni, la variazione della compagine sociale, che può manifestarsi in due modi:
- la riduzione del numero dei soci;
- il ripristino della pluralità dei soci.
Il mancato rispetto di tale obbligo, o il suo adempimento tardivo, determina l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 2462 del codice civile, secondo comma. Di conseguenza, il socio amministratore inadempiente è responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Accertato ciò, risulta opportuno esaminare entro quale periodo temporale tale norma restrittiva operi.
Operatività della norma
Si ritiene utile per determinare il periodo di operatività della responsabilità illimitata a carico del socio-amministratore procedere all'analisi del contenuto dell'articolo 2462, secondo comma, del codice civile.
Da tale analisi e dal confronto con la dottrina prevalente emerge una tesi sostenibile secondo cui la responsabilità illimitata è circoscritta al solo periodo di assenza degli adempimenti pubblicitari richiesti.
Una volta soddisfatti tali obblighi, torna in vigore la responsabilità limitata come previsto dall'articolo 2462 del codice civile.
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