Responsabilità datore esclusa solo per condotta "eccentrica" del lavoratore

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Responsabilità datore esclusa solo per condotta "eccentrica" del lavoratore

Perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario che essa sia tale da determinare un "rischio eccentrico", esorbitante dall'area di rischio governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione.

E la delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione "necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell'attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite)". 

Lo ha precisato la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 30814 del 9 agosto 2022, nel ribaltare la decisione con cui i giudici di merito avevano assolto un datore di lavoro, imputato per omicidio colposo a seguito del sinistro mortale sul lavoro occorso a un proprio dipendente, rimasto folgorato durante il tentativo di riparare dei cavi elettrici da lui tranciati nell'atto di eseguire dei lavori di scavo.

Secondo i giudici di Piazza Cavour, in particolare, la Corte territoriale non si era attenuta al principio sopra richiamato, avendo ritenuto che il nesso eziologico, tra la condotta del datore di lavoro - gestore del rischio - e l'evento, fosse stato interrotto in ragione della mera equazione per cui all'esecuzione di attività non rientrante nelle specifiche mansioni del lavoratore consegue l'eccentricità del rischio.

In questo modo, tuttavia, il giudice di merito si era arrestato solo alla sfera della identificazione astratta dell'area di rischio da gestire, quale rischio tipologico, senza passare alla successiva considerazione e valutazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, vale a dire al rischio in concreto determinatosi in ragione dell'attività lavorativa.

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