Responsabilità amministratori per debiti tributari: atto motivato
Pubblicato il 21 luglio 2020
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La responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di una società in liquidazione, in ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche, è responsabilità per obbligazione propria ex lege, con natura civilistica e non tributaria.
La norma di cui all’articolo 36 del DPR n. 602/1973, infatti, non pone alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico degli amministratori, dei liquidatori e dei soci, nemmeno nel caso di cancellazione della società dal Registro Imprese.
Nello specifico, il credito dell’Amministrazione finanziaria verso il liquidatore e l’amministratore trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria, mero presupposto della responsabilità stessa, ancorché tale responsabilità debba essere accertata dall’Ufficio finanziario con atto motivato da notificare e avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
Azione di responsabilità nei confronti di liquidatori e amministratori
Così, rispetto ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della società, è riconosciuta, all’Amministrazione finanziaria, la possibilità di esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore nell’ipotesi in cui questi abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento.
Si tratta di un’azione che può essere esercitata in presenza di due condizioni, essendo ossia necessario che:
- i ruoli in cui sono iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione;
- sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le altre attività della liquidazione medesima.
Tale azione è inoltre esercitabile nei confronti degli amministratori che abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, operazioni di pagamento ovvero abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
Manca l'atto motivato di accertamento della responsabilità? Notifica cartella illegittima
E’ questa la disamina contenuta nel testo dell’ordinanza n. 15377 del 20 luglio 2020, depositata dalla Corte di cassazione in accoglimento delle ragioni dell’ex amministratore di una Srl contro la cartella esattoriale avente ad oggetto debiti tributari della società da lui amministrata e successivamente posta in liquidazione, rispetto ai quali egli era stato ritenuto coobbligato in solido.
L’uomo si era rivolto alla Suprema corte lamentando, tra gli altri motivi, l’illegittimità della notifica della cartella nei suoi confronti, in mancanza di previa consegna di un avviso di accertamento illustrativo dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa nonché delle ragioni per le quali l’Agenzia delle Entrate lo aveva ritenuto responsabile in solido.
Doglianze, queste, considerate fondate dagli Ermellini, i quali hanno rilevato che, nel caso in esame, l’Agenzia non aveva fatto valere la responsabilità dell’amministratore né ex art. 2495 c.c. né ex art. 36 DPR n. 602/1973, ma la aveva erroneamente dedotta direttamente dall’obbligazione tributaria accertata nei confronti della società, notificando, poi, la cartella al ricorrente in proprio anche se faceva riferimento ad un avviso di accertamento emesso in capo alla Srl.
Mancava, in definitiva, quell’atto motivato di accertamento della responsabilità dell’amministratore in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte.
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