Responsabilità penale del chirurgo per l'operazione non finalizzata alla salute del paziente
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 07 settembre 2011
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La Corte di cassazione, con sentenza n. 33136 depositata il 6 settembre 2011, ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di secondo grado si erano pronunciati sul caso di un primario di cardiochirurgia dichiarando prescritti i reati di lesioni gravi e gravissime di cui era accusato e derubricando il reato di omicidio addossatogli, da preterintenzionale a colposo.
Il medico, in particolare, era stato coinvolto nel procedimento penale per aver asseritamente operato diversi pazienti avendo come movente, non la salute degli stessi, ma il conseguimento di un premio retributivo concordato con la clinica di cui era dipendente qualora avesse raggiunto i 600 interventi annui. E difatti, alcune delle operazioni dallo stesso effettuate erano risultate inutili, avevano comportato lesioni ed, in un caso, il decesso del paziente.
Affidando ad altra sezione della Corte d'Assise d'appello di Milano un nuovo esame di merito della vicenda, i giudici di Cassazione hanno ricordato il principio di diritto secondo cui “la responsabilità, nelle sue diverse forme, va collegata sia a situazioni di interventi eseguiti contro la volontà del paziente, sia in condizioni in cui l'azione del medico non sia volta al proprio specifico fine terapeutico, e comunque non realizzi un beneficio complessivo per la salute del paziente, il vero bene da preservare”.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - Sala operatoria solo se necessario – Galimberti
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