Rescissione del contratto, situazione di difficoltà come stato di bisogno

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In materia di rescissione del contratto per lesione, il requisito dello stato di bisogno, richiesto dall'articolo 1448 del Codice civile, non va necessariamente inteso come assoluta indigenza.

E', infatti, sufficiente ad integrare lo stato di bisogno anche una contingente situazione di difficoltà economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre.

Valutazione del giudice di merito

In ogni caso, l'accertamento di questo requisito costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

E' quanto puntualizzato dalla Cassazione con la sentenza n. 12665 del 5 giugno 2014.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 48 - Contratti, rescissione ampia - Busani

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