Requisiti per deducibilità della previdenza complementare
Pubblicato il 11 aprile 2025
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Con la risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune modalità relative alla deducibilità dei versamenti effettuati nei fondi di previdenza complementare a favore dei lavoratori alla loro prima esperienza lavorativa.
In particolare, viene precisato che il plafond aggiuntivo deducibile deve essere determinato tenendo conto dei cinque anni di contribuzione a partire dall’ anno in cui il contribuente ha avviato la sua prima attività lavorativa e risultava già iscritto a un fondo pensionistico complementare. Non ha rilievo il fatto che l’iscrizione al fondo fosse avvenuta in un momento anteriore all’inizio della sua attività lavorativa.
Istanza su plafond deducibile
Il caso è stato presentato da un contribuente che ha evidenziato che la sua adesione a una forma di previdenza complementare risale al 2009, quando era ancora minorenne, ed è avvenuta su iniziativa dei genitori.
Fino al 2018, sono stati proprio i familiari a dedurre fiscalmente i contributi versati, dal momento che il soggetto risultava a loro carico ai fini fiscali.
A partire dal 2019, il contribuente ha iniziato la propria carriera lavorativa, provvedendo in autonomia al versamento dei contributi al fondo pensione e deducendo tali somme nella propria dichiarazione dei redditi.
Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023, ha continuato a contribuire personalmente alla medesima forma di previdenza complementare, completando così un quinquennio di contribuzione attiva. Inoltre, nel 2021, ha trasferito l’intero capitale in un fondo negoziale, mantenendo la continuità della posizione previdenziale.
Il contribuente ha chiesto:
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se i cinque anni iniziali di partecipazione attiva vadano conteggiati a partire dal 2019, nonostante l’iscrizione al fondo fosse precedente e su iniziativa dei genitori;
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se il plafond deducibile vada calcolato solo sulla base delle somme dedotte personalmente, escludendo quelle dedotte dai familiari negli anni precedenti all’inizio dell’attività lavorativa.
Riferimenti normativi
L’Amministrazione, nel fornire risposta con risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025, ricorda che:
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l’articolo 8, comma 6, del D.Lgs. 252/2005 prevede un’agevolazione fiscale per i lavoratori che hanno iniziato la loro prima attività dopo il 1° gennaio 2007;
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l’art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR consente la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati a forme pensionistiche complementari.
Definizione di “prima occupazione” e condizioni
Si considerano “lavoratori di prima occupazione” coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, non avevano una posizione contributiva aperta presso enti di previdenza obbligatoria.
La norma riguarda quindi soggetti non iscritti a gestioni obbligatorie al 31 dicembre 2006 che, dopo l’iscrizione, partecipano a forme pensionistiche complementari.
Cosa prevede l'agevolazione
L’agevolazione fiscale prevista consiste nella possibilità, esclusivamente per i primi cinque anni di adesione alla previdenza complementare, di recuperare nei 20 anni successivi le deduzioni non utilizzate nei limiti ordinari, deducendo dal proprio reddito complessivo contributi che superano il tetto di 5.164,57 euro, entro una soglia calcolata come la differenza positiva tra:
- l’importo massimo agevolabile complessivo di 25.822,85 euro, e
- la somma dei contributi effettivamente versati e dedotti nei primi cinque anni (con una deduzione aggiuntiva massima di 2.582,29 euro all’anno).
Dunque, l’agevolazione è pensata per favorire i lavoratori che hanno iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 1° gennaio 2007 e che, nei primi cinque anni di adesione a una previdenza complementare, hanno versato contributi inferiori al limite annuo previsto di 5.164,57 euro. La norma consente a questi soggetti di recuperare, nei venti anni successivi, la parte di deduzione non utilizzata nel quinquennio iniziale, permettendo così di costruire una posizione previdenziale integrativa più solida.
Ciò è stato confermato anche dalla circolare n. 70/E del 2007 e dalla risoluzione n. 131/E del 2011.
Le due fasi agevolative
La normativa prevede dunque due fasi distinte.
Nella prima fase, che riguarda i primi cinque anni di contribuzione a una forma di previdenza complementare da parte di un lavoratore di “prima occupazione”, la differenza tra quanto versato e il tetto massimo deducibile non viene persa, ma va a costituire un plafond addizionale.
Nella seconda fase, che inizia dal sesto anno di partecipazione e si estende fino al venticinquesimo anno successivo, il plafond accumulato può essere utilizzato per ottenere ulteriori deduzioni fiscali, oltre al limite ordinario annuo di 5.164,57 euro, fino a un massimo di 2.582,29 euro l’anno, per un totale complessivo annuo di deducibilità pari a 7.746,86 euro.
L’Agenzia delle Entrate richiama, inoltre, quanto precisato nelle risposte agli interpelli n. 30/2024 e n. 76/2024, ribadendo che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005, l’adesione alla previdenza complementare rilevante deve riferirsi esclusivamente a quelle forme pensionistiche che permettono la deduzione dei contributi dal reddito complessivo.
Di conseguenza, il plafond aggiuntivo deducibile va calcolato considerando i primi cinque anni in cui il contribuente ha effettivamente aderito a un fondo pensione che consente la deducibilità fiscale dei versamenti, come previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera e-bis del TUIR.
Conclusione: fruibilità del plafond
Dunque, per accedere all’agevolazione prevista dall’art. 8, comma 6, del D.Lgs. 252/2005, devono essere soddisfatti entrambi i requisiti:
- essere un lavoratore alla prima occupazione (cioè senza una posizione contributiva aperta prima del 2007);
- essere iscritto a una forma di previdenza complementare.
Per l’Istante, il quinquennio utile ai fini del calcolo del plafond parte dal 2019, anno in cui è iniziata la sua prima occupazione e risultava iscritto al fondo pensione.
Non rileva che l’iscrizione al fondo sia avvenuta prima (nel 2009) se non vi era ancora attività lavorativa.
I contributi versati dai familiari e da questi dedotti tra il 2009 e il 2018 non sono rilevanti per il calcolo del plafond, poiché mancava il requisito della prima occupazione.
Il plafond aggiuntivo maturato nel periodo 2019–2023 potrà essere usato dal 2024 nei limiti annuali stabiliti (massimo euro 2.582,29 annui per 20 anni).
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