Previdenza complementare, deduzione fiscale per i lavoratori di prima occupazione
Pubblicato il 16 aprile 2024
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Nel caso in cui, nei primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare, il lavoratore di prima occupazione abbia versato contributi per i familiari a carico in aggiunta a quelli versati per la propria posizione, gli stessi concorrono alla determinazione dell’ulteriore plafond di deducibilità.
Questo quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con la Risposta n. 76/E del 22 marzo 2024.
Previdenza complementare: lavoratori di prima occupazione
Secondo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252 del 2005, ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, per i primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
Come illustrato con la precedente circolare n. 70/E del 2007, scopo è quello di agevolare i soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, abbiano effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, permettendo loro di costituirsi una adeguata prestazione pensionistica complementare.
Con la risoluzione n. 131/E del 27 dicembre 2011 è stato altresì evidenziato che, in deroga al criterio di carattere generale in base al quale i contributi versati alle forme di previdenza complementare eccedenti il limite di euro 5.164,57 non possono essere dedotti dal reddito complessivo relativo al periodo d’imposta in cui sono stati versati né utilizzati nei periodi di imposta successivi, le disposizioni contenute nel citato comma 6 sono appunto finalizzate ad incentivare l’iscrizione alle forme pensionistiche complementari.
Il quesito
L'istante, a tal proposito dichiara:
- di aver aderito ad un fondo pensione negoziale nell'anno 2019 e versato la quota Tfr, i contributi a carico proprio e del datore di lavoro nonché quelli aggiuntvi a titolo individuale;
- di essere un lavoratore di prima occupazione successiva all'anno 2007 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, precisando di aver iniziato l'attività lavorativa nel 2014;
- di aver versato contributi per l'adesione dei figli nel 2022 ad una forma di previdenza complementare, dedotti integralmente;
- che l'ammontare dei contributi versati per l'adesione alla forma di previdenza complementare propria e per i figli a carico e dedotti dal proprio reddito complessivo non ha comunque raggiunto la soglia di deducibilità ordinaria di € 5.164,57.
Ciò posto, prosegue l’istante, ai sensi del citato articolo 8, comma 6 del D.Lgs. n. 252 del 2005, i soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, che nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare hanno effettuato versamenti di contributi per un importo inferiore a 5.164,57 euro, possono conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e utilizzare il plafond accumulato dal sesto anno entro i venti anni successivi di partecipazione a forme di previdenza complementare.
A parere dell'istante dunque , ai fini della determinazione del plafond, non rilevano i contributi versati alla forma di previdenza complementare cui sono iscritti i figli fiscalmente a carico.
Plafond di deducibilità
In risposta, l’Agenzia rammenta che, come illustrato con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, l’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005 stabilisce che nell'ipotesi di adesione alle forme di di previdenza complementare di soggetti fiscalmente a carico di altri, il versamento dei contributi può essere effettuato anche dai familiari; in questo caso, ai sensi del successivo comma 5, il familiare che ha versato i contributi li può dedurre dal proprio reddito complessivo per l'ammontare non dedotto dalle persone a carico, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4 di euro 5.164,57.
Il successivo comma 6 del medesimo articolo 8 del citato d.lgs. n. 252 del 2005, stabilisce, inoltre, che: “ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui”.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è dunque consentito, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi; la disposizione prevede, quindi, una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione di un lavoratore di prima occupazione ad una forma di previdenza complementare, la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi.
Nella seconda fase, il plafond così accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).
In altri termini, l'ulteriore plafond di deducibilità (pari alla differenza tra l'importo dei contributi versati nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare e quello massimo annualmente deducibile di euro 5.164,57) va calcolato considerando i contributi versati nel quinquennio in cui gli stessi sono stati dedotti dal reddito complessivo; pertanto, qualora nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il lavoratore di prima occupazione, in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell'ulteriore plafond di deducibilità che potrà essere utilizzato dal sesto anno di adesione alla forma pensionistica complementare del lavoratore di prima occupazione e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).
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