Previdenza complementare, deducibilità extra lavoratori di prima occupazione

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Previdenza complementare, deducibilità extra lavoratori di prima occupazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 30/2024, ha offerto chiarimenti in merito alla deducibilità extra prevista per i cosiddetti “lavoratori di prima occupazione”, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del Dlgs n. 252/2005.

L’Agenzia, offrendo una interpretazione a favore del lavoratore, specifica le condizioni per le quali si può beneficiare dell’ampliamento del limite di deducibilità annua riconosciuto per i contributi versati ai fondi di previdenza complementare.

Lavoratore di prima occupazione e fondo di previdenza complementare

La risposta ad interpello n. 30 del 7 febbraio 2024 è stata sollecitata da un cittadino che, nell’anno 2013, ha sottoscritto un contratto in Italia come lavoratore subordinato per la durata di 3 settimane, durante le quali ha versato contributi per la previdenza obbligatoria all'INPS senza aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare.

Dal 2013 al 2018, il lavoratore non ha svolto attività lavorativa, mentre dal 2018 al 2023 ha lavorato in Austria con rapporto subordinato, iscrivendosi all’Aire e versando i contributi di previdenza complementare ad un fondo austriaco, secondo le regole dell’ordinamento locale.

Tornato in Italia, dal 1° giugno 2023, il lavoratore ha sottoscritto un nuovo rapporto di lavoro subordinato, aderendo ad un fondo di previdenza complementare italiano, dal 5 giugno 2023.

L’istante chiede se:

  • può considerarsi un lavoratore di prima occupazione per poter fruire della deducibilità dal reddito complessivo dei contributi oltre il limite di 5.164,57 euro (art. 8, comma 6 dlgs. n. 252/2005);
  • possa far decorrere dall'anno 2023 i primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

Contributi previdenza complementare, deducibilità ampia per i lavoratori prima occupazione

La risposta agenziale ricorda che il Tuir stabilisce la deducibilità dal reddito complessivo, fino a concorrenza dello stesso, dei “contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto (…)”.

L’articolo 8 citato prevede una condizione di favore per i cosiddetti “lavoratori di prima occupazione” in relazione alla deducibilità annuale massima applicabile.

Infatti, se per la generalità dei lavoratori l'articolo 8, comma 4, del Dlgs n. 252 del 2005 prevede che “i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, siano deducibili, ai sensi dell'art. 10 del Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad 5.164,57 euro”, per incentivare al versamento di contributi integrativi coloro che stanno svolgendo un lavoro di prima occupazione viene prevista una deducibilità ampia.

Il successivo comma 6, difatti, prevede un superamento temporaneo di questo limite, introducendo una specifica deroga per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore alla soglia massima di deducibilità.

In questa ipotesi, nei venti anni successivi al quinto, i suddetti lavoratori al primo impiego possono eccezionalmente dedurre più di 5.164,57 euro annui, incrementando tale soglia della differenza tra 25.822,85 euro e i contributi versati nel primo quinquennio di adesione al fondo.

NOTA BENE: Pertanto, per tali lavoratori è consentito dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, fino ad un massimo di 7.746,86 euro l’anno.

Come spiegato dall’Agenzia delle entrate in precedenti documenti di prassi, la finalità è quella di agevolare i soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio  2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond, oltre che di non perdere la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57, consentendo di formare un «ulteriore plafond di deducibilità», da utilizzare entro i venti anni successivi.

NOTA BENE: Il plafond così accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).

Condizioni per la deducibilità extra

L'applicazione della norma presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione.

L’Agenzia delle Entrate, aderendo all’interpretazione dell’istante, conferma che, nel caso di specie, il periodo di decorrenza del primo quinquennio di adesione alla previdenza complementare si identifica a partire dal 2023.

Pertanto, nel presupposto che durante il periodo di permanenza all'estero il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, secondo l’Agenzia, l’ulteriore plafond di deducibilità va determinato considerando i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, vale a dire, nel caso di specie, a partire dal 2023.

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