Rendicontazione 5x1000, disponibile la nuova modulistica

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Rendicontazione 5x1000, disponibile la nuova modulistica

È stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 di adozione, ai sensi dell'art. 16, co. 1 del Dpcm 23 luglio 2020, dei modelli di rendiconto relativi all'utilizzo del contributo cinque per mille. La nuova modulistica, da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall'anno finanziario 2020, accompagnata dalle relative linee guida, è disponibile alla pagina "Rendicontazione del contributo" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A confermarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la notizia del 22 settembre 2021.

Rendicontazione 5x1000, quadro normativo

L’istituto del cinque per mille dell’IRPEF è stato introdotto, in via sperimentale, dall’art. 1, co. 337 e ss. della L. n. 266/2005 come misura atta a fornire agli enti privati operanti nei settori sociale, sanitario e della ricerca scientifica un sostegno economico per lo svolgimento delle loro attività.

Con il Dpcm 19 marzo 2008 è stato per la prima volta previsto l’obbligo a carico degli enti percettori del contributo del cinque per mille di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa relativi all’utilizzo delle risorse ricevute e di trasmetterli all’Amministrazione competente.

Successivamente, con il Dpcm 23 luglio 2020 è stato completato il processo di normazione del cinque per mille: esso disciplina le modalità e i termini per l’accesso al riparto del beneficio, semplificando la procedura di accreditamento degli enti beneficiari e razionalizzando gli adempimenti a carico dei medesimi.

Particolarmente significative sono le disposizioni recate dall’articolo 16 del DPCM in tema di obblighi di rendicontazione e di pubblicità in capo agli enti beneficiari del riparto del cinque per mille.

Rendicontazione 5x1000, ambito soggettivo

Sono tenuti al rispetto delle linee guida per la rendicontazione del contributo del 5x1000 destinato agli enti del terzo settore:

  • gli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
  • gli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • le associazioni e Fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460/1997, indicati nell’art. 2, co. 4-novies, lett. a), del D.L. n. 40/2010, convertito, con modificazioni, in L. n. 73/2010.

Rendicontazione 5x1000, redazione del rendiconto

Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo. Parimenti, grava su tutti i soggetti beneficiari l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.

Rendicontazione 5x1000, modalità di trasmissione

Il rendiconto, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente, e la relazione illustrativa devono essere trasmessi – insieme a copia del documento di identità del legale rappresentante – all’indirizzo di Pec “rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it” indicando nell’oggetto:

  • il codice fiscale dell’ente;
  • la denominazione;
  • una dicitura indicativa del contenuto (es. “rendiconto”, “integrazione al rendiconto”, “accantonamento”, ecc.);
  • l’anno finanziario di riferimento.

Non saranno accettati rendiconti con altre forme di redazione e trasmissione: pertanto, i rendiconti trasmessi a mezzo posta non verranno presi in considerazione.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario debba rendicontare due o più annualità finanziarie del contributo è tenuto a inviare le relative documentazioni con inoltri separati per ciascuna annualità.

Rendicontazione 5x1000, le sanzioni

Ai sensi dell’art. 16, co. 6 del Dpcm 23 luglio 2020, in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, il Ministero del Lavoro diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni; in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.

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