REM: nuove quote 2021. La data per le domande
Pubblicato il 15 giugno 2021
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La presentazione delle richieste per accedere alle quote del reddito di emergenza di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 avrà inizio il 1° luglio 2021 e terminerà il 31 dello stesso mese.
REM: domande dal 1° luglio. I canali per la richiesta
L’Inps, con comunicato del 15 giugno 2021, rende noto che per le nuove quote di REM relative a giugno, luglio, agosto e settembre 2021, riconosciute dal DL n. 73/2021 (Sostegni bis), la domanda andrà presentata attraverso i seguenti canali:
- sito dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, se posseduto, con SPID, con Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- Istituti di patronato.
Si ricorda che dal 1° ottobre 2020 l’Inps non rilascia più nuovi PIN.
Sostegni bis. Proroga per reddito di emergenza
Il Decreto Sostegni bis ha riaperto la possibilità per le famiglie in difficoltà di accedere a 4 nuove quote di REM, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Le condizioni per la fruizione del Rem rimangono invariate eccetto che per il valore del reddito familiare che va riferito al mese di aprile 2021.
Il beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, che salgono a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.
Dunque, ricapitolando, la domanda di REM può essere presentata da nuclei familiari che sono in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- valore del reddito familiare nel mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio REM. Le famiglie con alloggio in affitto, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE;
- residenza in Italia da parte del richiedente al momento della domanda;
- valore del patrimonio mobiliare familiare, riferito all’anno 2020, inferiore a una soglia di euro 10.000, che aumenta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale somma è aumentata di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- valore dell’ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.
Attese nuove istruzioni per requisiti ed incompatibilità
Il comunicato Inps avvisa che saranno emanati, con apposito messaggio, ulteriori chiarimenti circa i requisiti e le incompatibilità con altre indennità.
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