Reddito di emergenza 2021, nuove quote dal Sostegni bis
Pubblicato il 28 maggio 2021
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Ultimi giorni per richiedere le prime 3 quote 2021 del reddito di emergenza previste dal decreto Sostegni (articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Il termine, inizialmente fissato al 30 aprile (INPS, messaggio n. 1378 del 1° aprile 2021 e circolare n. 61 del 14 aprile 2021), è stato prorogato al 31 maggio 2021 dall'INPS (comunicato stampa 26 aprile 2021) su autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota protocollo numero 0003478.23-04-2021.
Alle 3 quote del decreto Sostegni, il cd. decreto Sostegni bis (art. 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha aggiunto ulteriori 4 quote per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, fissando al prossimo 31 luglio la deadline per le domande.
Come presentare le domande per il REm del decreto Sostegni
L'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41 convertito, con modificazioni, con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, concede 3 quote di reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ai:
- ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti economici e di compatibilità (comma 1);
- agli ex percettori NASpI e DIS COLL, che hanno terminato di percepire le indennità tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che siano in possesso di determinati requisiti economici e di compatibilità (comma 2).
La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio esclusivamente on line attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di patronato.
Per i nuclei familiari, la domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (il richiedente), in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. Nel caso di nuclei familiari con percettori di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, la domanda deve essere presentata dagli stessi.
L’accoglimento o il rigetto della domanda vengono comunicati mediante SMS e/o e-mail.
Il REm è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.
L'INPS, con comunicato stampa del 19 maggio 2021, ha reso noto che le domande presentate entro il 30 aprile 2021 dai nuclei familiari aventi al proprio interno ex percettori di NASpI o DIS-COLL sono definite entro il 15 giugno 2021.
Cosa prevede il decreto Sostegni bis
Dal 26 maggio 2021 è in vigore il decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) che, all'articolo 36, concede ulteriori 4 quote di reddito di emergenza relativamente alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
La domanda per le nuove quote di Rem va presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 secondo le indicazioni operative che saranno fornite dall'Istituto.
L'impianto regolatorio (requisiti, criteri di calcolo delle quote, cause di incompatibilità) ricalca quanto precedentemente previsto dal decreto Sostegni, a cui il decreto Sostegni bis rinvia espressamente. Con una importante eccezione. Non viene difatti prevista la proroga del REM per gli ex titolari di NASpI e DIS-COLL, che pertanto non potranno godere del Rem per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
Ciascuna quota di Rem è calcolata moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro fino al limite massimo di 800 euro mensili che diventano 840 euro qualora nel nucleo familiare siano presenti disabili gravi o non autosufficienti.
Requisiti e cause di incompatibilità del decreto Sostegni bis
Il decreto Sostegni bis (comma 2 dell'articolo 36) stabilisce che, per il riconoscimento delle nuove quote di Rem, i nuclei familiari richiedenti siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- valore del reddito familiare nel mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione dichiarato in DSU, tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell’ammontare annuo del canone stesso;
- residenza del richiedente in Italia al momento della domanda;
- valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31.12.2020) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro.
Il reddito di emergenza del decreto Sostegni bis è incompatibile con:
- le indennità COVID-19 erogate ai lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei settori diversi; ai lavoratori intermittenti; agli autonomi con contratto di lavoro occasionale; agli incaricati alle vendite a domicilio; ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; ai lavoratori dello spettacolo e ai collaboratori sportivi (articolo 10 del decreto Sostegni);
- con i redditi da lavoro dipendente da cui deriva una retribuzione lorda complessiva superiore alla soglia massima di reddito familiare;
- con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette (fanno eccezione l’assegno ordinario di invalidità e i trattamenti di invalidità civile) e con il Reddito o la Pensione di cittadinanza.
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