Reintegrazione disabili da lavoro
Pubblicato il 02 gennaio 2017
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La circolare INAIL n. 51 del 30 dicembre 2016 illustra il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” e, tra le altre cose, spiega le tre distinte tipologie di intervento:
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interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro che comprendono gli interventi edilizi, impiantistici e domotici nonché i dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro;
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interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro che comprendono gli interventi di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all’adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro;
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interventi di formazione che comprendono sia gli interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connessi ai predetti adeguamenti, sia quelli di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione.
L’INAIL assicura la copertura dei costi derivanti dalla realizzazione degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate nel bilancio dall’Istituto e per l’anno 2017 le risorse stanziate ammontano 21.200.000 euro.
Il Regolamento, nell’ambito di ciascun Progetto, ha fissato limiti massimi complessivi di spesa rimborsabile, comprensivi di ogni onere e imposta, differenziati per tipologia di interventi e pari a:
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95.000 euro per tutti gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
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40.000 euro per tutti gli interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;
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15.000 euro per tutti gli interventi di formazione.
Anticipazione
A seguito dell’approvazione del Progetto il datore di lavoro, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione, può richiedere, per una sola volta, un’anticipazione fino al 75% della spesa complessiva rimborsabile dall’Istituto.
Alla domanda, chiarisce la circolare, va allegata una fideiussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, in favore dell’INAIL.
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