Reinserimento lavorativo INAIL
Pubblicato il 07 marzo 2017
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Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL ha integrato le Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo, prevedendo nelle more del perfezionamento delle relazioni dell’Istituto con ANPAL, che:
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il datore di lavoro – che intenda assumere un disabile in conseguenza di infortunio sul lavoro o di tecnopatia, con riconosciuti danni permanenti, che sia alla ricerca di occupazione o che sia iscritto nelle liste del c.d. collocamento obbligatorio – possa richiedere all'INAIL di avviare il percorso di definizione del Progetto di Reinserimento Lavorativo Personalizzato ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli accomodamenti ragionevoli;
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la formalizzazione da parte dello stesso datore di lavoro di voler assumere, anche con decorrenza temporale differita, il disabile da lavoro sia condizione vincolante;
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il rimborso degli oneri necessari per la realizzazione degli interventi, sia effettuato da parte dell’INAIL solo dopo l’assunzione del lavoratore.
La delibera CIV n. 2 del 22 febbraio 2017 prevede, altresì che i progetti di reinserimento individualizzato delle persone con disabilità da lavoro - mirati sia alla conservazione del posto di lavoro, sia all’inserimento in una nuova occupazione - siano monitorati per verificarne i risultati.
- eDotto.com – Edicola del 23 giugno 2015 – Le “Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo” dell’INAIL – Redazione eDotto
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