Registro Nazionale delle attività sportive: cosa prevede il nuovo regolamento
Pubblicato il 31 gennaio 2024
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per lo Sport rende noto che è stato pubblicato il nuovo regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
Cos’è il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD)
Il RASD istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, ha il compito di assolvere le funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici.
Si devono iscrivere al registro gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, co. 1, decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 nonché ogni ente che, in mancanza di un Organismo sportivo affiliante, chiede che venga accertata la sua natura di ente sportivo dilettantistico ai sensi dell’art. 6, co. 1, decreto legislativo 39/2021 e dell’art. 6, co. 2, del presente Regolamento.
Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”).
NOTA BENE: L’accesso ai benefici e contributi pubblici in materia di sport è subordinata all’iscrizione al RAS.
Ai fini dell’iscrizione nel Registro, il legale rappresentante di ogni ente sportivo dilettantistico è tenuto ad accreditarsi alla piattaforma del Registro.
Tenuta e gestione
Il Registro è tenuto dal Dipartimento per lo Sport che si avvale della società Sport e Salute Spa:
- per la gestione del Registro;
- per l’esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell’attività dell’ente e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione al Registro.
Il Registro – accessibile dalla piattaforma online - si suddivide in due apposite sezioni.
Sezione pubblica |
Sezione riservata |
In cui sono indicati i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro.I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione o direttamente dal Dipartimento per lo Sport, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante il sito web |
In cui sono indicati ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all’Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di username e password. Gli Organismi sportivi possono visualizzare solo i dati degli enti sportivi dilettantistici di propria affiliazione, invece gli enti sportivi iscritti possono visualizzare solo i propri dati. |
NOTA BENE: All’interno del Registro saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni in relazione ad altre competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge. Gli enti sportivi dilettantistici che fanno parte dell’organizzazione che fa capo al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) sono iscritti in una sezione speciale.
Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione.
La domanda deve contenere la seguente documentazione:
- la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o società sportiva dilettantistica;
- l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica, recante prova della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
- i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
- la data di sottoscrizione dello statuto vigente;
- la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
- la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- i dati dei tesserati;
- nel caso di Enti del Terzo Settore, l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), da comprovare indicando il numero di repertorio.
Dopo aver effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell’ente sportivo dilettantistico, l’Organismo sportivo di affiliazione provvede tempestivamente all’inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull’applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport secondo le specifiche tecniche indicate nell’Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell’iscrizione al Registro.
Ogni richiedente deve compilare il modulo di accesso indicando il codice fiscale dell’ente e i dati anagrafici, di contatto e residenza del responsabile legale. L’ente sportivo dilettantistico può accedere all’area riservata previa autenticazione con nome utente e password, per monitorare lo stato della domanda e per stampare l’attestato che certifica l’iscrizione al Registro.
Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste può:
- accogliere la domanda e iscrivere l’ente sportivo;
- rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
- richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
In caso di ulteriore richiesta di integrazione, l’ente richiedente interessato ha dieci giorni di tempo per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma del Registro.
Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda.
Principali novità del Regolamento
Il nuovo Regolamento prevede le seguenti novità:
- individuazione della procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI o dal CIP (art. 6, comma 2).
- definizione della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11).
Iscrizione anche per enti che svolgono attività sportive non riconosciute
Nel caso in cui l’attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell’ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), il Dipartimento per lo Sport verifica se tale attività possa considerarsi di natura sportiva basandosi, tra gli altri, sui criteri contenuti nella definizione di sport di cui all’art. 2, lett. nn), decreto legislativo 36/2021. In caso di esito positivo della verifica, si include l’attività dichiarata nell’elenco delle discipline sportive.
Riconoscimento della personalità giuridica
Con la domanda di iscrizione al RAS, le associazioni sportive dilettantistiche possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
Ai fini del riconoscimento, l’ASD deve presentare la seguente documentazione:
- il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
- entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante;
- i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante.
ATTENZIONE: Per il conseguimento della personalità giuridica, l’ASD deve possedere una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro.
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