Regimi OSS e IOSS: modalità di versamento dell’IVA
Pubblicato il 14 luglio 2021
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Con Dlgs n. 83/2021 sono state recepite le direttive UE 2017/2455 e 2019/1995 che hanno rivisitato gli obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi, le vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni.
E-commerce: nuovi regimi OSS e IOSS
Dal 1° luglio 2021 i regimi speciali MOSS, ai quali possono aderire i soggetti che rendono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici a consumatori che non sono soggetti passivi IVA, sono sostituiti dai regimi speciali OSS; è stato poi introdotto il nuovo regime IOSS.
Detti soggetti passivi che prestano servizi B2C diversi da quelli di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici (TTE), che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e talune cessioni nazionali di beni verso non soggetti passivi IVA ed effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi possono identificarsi in un solo Stato membro e dichiarare e versare l’IVA in detto Stato membro di identificazione utilizzando i nuovi regimi speciali.
Nuovi regimi OSS e IOSS: versamento IVA
Con decreto del ministero dell’Economia del 12 luglio 2021 – che troverà spazio in Gazzetta Ufficiale – si estendono ai soggetti che aderiscono ai regimi speciali OSS e IOSS le disposizioni già previste dal decreto Mef 20 aprile 2015, per la riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti che aderivano al regime MOSS per i servizi TTE.
Per effetto del provvedimento, il versamento dell’IVA dovuta dai soggetti passivi aderenti ai regimi OSS Ue, OSS Non UE e IOSS è effettuato con due modalità:
- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. In questo caso, nella richiesta di addebito il soggetto passivo deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
- mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite i portali OSS e IOSS, indicando nella causale il numero di riferimento unico della dichiarazione cui si riferisce il versamento.
Esclusa la possibilità di fruire della compensazione.
Eccedenze di versamento
Previsto, altresì, che se l’ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all’imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l’eccedenza sarà rimborsata entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.
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