Regime Iva per editoria. Nota di variazione per forfettizzazione della resa
Pubblicato il 23 maggio 2019
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In sede di applicazione del regime speciale monofase Iva per l’editoria è possibile emettere una nota di variazione Iva, a seguito della procedura concorsuale rimasta infruttuosa, anche in caso di forfettizzazione della resa.
In questo senso si è espressa l’agenzia delle Entrate, con risposta n. 155 del 22 maggio 2019, trattando il tema del regime speciale Iva per l’editoria e la possibilità di variare l’imposta dopo la procedura concorsuale non andata a buon fine.
Regime Iva monofase per editoria
Tra i regimi speciali Iva, quello relativo all’editoria si caratterizza per il sistema monofase di corresponsione dell'imposta da parte di un unico soggetto passivo, l’editore. L’Iva è quindi assolta sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali.
L’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70% per i libri e dell'80% per i giornali quotidiani e periodici.
Il Fisco analizza il caso della variazione in diminuzione dell’Iva nel momento in cui l’editore abbia applicato il criterio di forfetizzazione della resa.
Regime Iva monofase per editoria: variazione in caso di forfetizzazione della resa
Le Entrate fanno presente che la facoltà di effettuare le variazioni, ex art. 26 del DPR 633/72, è prevista dalla circolare n. 328/1997, paragrafo 7.5.3., nelle ipotesi in cui l’imposta dovuta dall’editore sia determinata in base alle copie vendute. Invece, nel caso trattato, l’Iva è stata determinata con il metodo della forfetizzazione della resa.
Nella risposta n. 155/2019 si ritiene che, a seguito di procedura concorsuale rivelatasi infruttuosa, al pari del criterio delle copie vendute, quello della forfettizzazione della resa consente di dar luogo alle variazioni previste dall’art. 26 del DPR 633/72.
Infatti, in base alla direttiva Iva, nei casi di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale e riduzione di prezzo dopo che l’operazione è stata effettuata, gli Stati membri devono consentire la riduzione della base imponibile e, quindi, dell’importo dell’Iva dovuta dal soggetto passivo ogniqualvolta il corrispettivo non venga totalmente o parzialmente percepito dallo stesso.
In aggiunta si specifica, considerando che la variazione consegue all’infruttuosità della procedura concorsuale, che è necessario attendere il passaggio in giudicato della relativa sentenza di omologazione. Infatti, solo da tale momento si producono in modo definitivo gli effetti sia sostanziali che processuali del concordato.
Infine, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per effettuare la variazione in diminuzione.
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