Regime forfetario, recupero dei contributi dedotti e cause ostative

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Regime forfetario, recupero dei contributi dedotti e cause ostative

L’Agenzia delle Entrate fornisce altre due specificazioni in materia di esclusione dell'applicazione delle cause ostative al regime forfetario.

Lo fa con le risposte ad interpello n. 400 e 401 del 9 ottobre 2019, con le quali si analizzano due fattispecie relative, rispettivamente, al recupero a tassazione del credito Inps prima dedotto e poi rimborsato e compensato e alle fatture emesse dal libero professionista che risultano formalmente intestate alla cooperativa, datrice di lavoro.

Sì al forfetario per il recupero a tassazione del credito Inps prima dedotto e poi rimborsato e compensato

Nella risposta ad interpello n. 400/2019, l’Agenzia analizza il caso di un contribuente che ha versato e dedotto dal reddito d'impresa in regime forfetario, con riferimento al periodo d'imposta 2017, contributi previdenziali per una quota poi risultata superiore al dovuto, che ha originato un credito Inps utilizzato in compensazione nel 2018.

Tale importo dovrebbe essere riportato nel quadro RM ed essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Tuttavia, l’istante ritiene che trattandosi di una somma prima portata in deduzione e poi compensata deve essere riportata a tassazione secondo lo stesso regime in cui è avvenuta la deduzione, ossia il regime forfetario.

Inoltre, lo stesso ritiene corretto integrare il reddito in misura corrispondente al rimborso Inps (utilizzato in compensazione), indicandolo nel rigo LM35 del modello Redditi PF.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che la Legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l'ambito di applicazione del regime forfetario, concorda con la soluzione interpretativa del contribuente, sostenendo che: “ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM”.

Ok al forfetario se le fatture sono intestate al datore di lavoro

Nella risposta ad interpello n. 401/2019, l’Agenzia analizza il caso di una libero professionista, che svolge sia attività autonoma che attività di lavoro dipendente presso una cooperativa, la quale fattura entrambe queste attività alla cooperativa datrice di lavoro, a seguito degli accordi contrattuali precedentemente conclusi tra la cooperativa stessa e la locale Agenzia per la tutela della salute (Ats).

La terapista chiede se tali condizioni le consentono di aderire al regime forfetario o se invece interviene la causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d)-bis della Legge n. 190/2014.

L’istante ritiene che non operi nei suoi confronti la suddetta causa ostativa, in base a quanto specificato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2019, nella quale è stato chiarito che la citata causa ostativa risponde all'esigenza di impedire artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza. Rischio che secondo la terapista non sussiste nel suo caso per ben due ordini di ragioni.

L’Agenzia, infatti, ricorda che la richiamata lettera d-bis) del comma 57 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Finalità della disposizione normativa è quella di ostacolare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, con riferimento al caso di specie, non è riscontrabile una modifica artificiosa da attività di lavoro dipendente ad attività di lavoro autonomo, in quanto “nel caso in esame un'attività di lavoro autonomo svolta nei confronti di soggetti privati e a loro carico continua ad essere svolta sempre nei confronti di soggetti privati, ma a carico dell'ente pubblico per il tramite della cooperativa, datrice di lavoro dell'istante”.

Di qui, la conclusione che l'istante possa applicare il regime forfetario di cui all'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 9 ottobre 2019 - Forfetario e cause ostative. Controllo di società – G. Lupoi

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