Forfetario e cause ostative. Controllo di società
Pubblicato il 09 ottobre 2019
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L'Agenzia delle entrate affronta un quesito sulle cause ostative all'applicazione del regime c.d. forfetario.
La legge di bilancio 2019 ha riformulato la causa ostativa all'applicazione del regime forfetario, di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Ne deriva che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
L’Agenzia, con la nota n. 398 dell’8 ottobre 2019, spiega che, anche con partecipazioni di minoranza, nel caso esaminato del 40% del capitale, la partecipazione in Srl o in associazioni in partecipazione può rappresentare una causa ostativa per il regime forfetario.
Nel caso di specie, sono presenti nell'anno oggetto dell’interpello, 2019, rapporti economici tra l’interpellante e la società di cui è socio: attraverso un confronto tra il fatturato dell'istante e la totalità degli acquisti per servizi da parte della società di cui è socio, emerge che l'istante è l'unico o il principale fornitore della società.
In base a ciò, non è da escludere che possa essere integrato il controllo di fatto dell'istante sulla società di cui è socio.
- edotto.com - Edicola dell'8 ottobre 2019 - Regime forfetario. Estromissione agevolata beni senza rilevanza fiscale - Moscioni
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