Regime forfetario più accessibile dal 2016
Pubblicato il 21 gennaio 2016
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Modificate le soglie-fatturato, e le cause di preclusione al regime
Con le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità per il 2016 il regime forfetario assorbe il regime di vantaggio per le nuove attività, prevedendo una aliquota ridotta al 5%. Sarà inoltre possibile coniugare attività di lavoro dipendente e attività di lavoro autonomo e professionale, ed è stato risolto anche il nodo della previdenza per artigiani e commercianti, con la conferma del minimale, e la possibilità di beneficiare di una contribuzione ridotta.
Con la revisione del regime forfetario si vuole semplificare il sistema fornendo un quadro più chiaro a chi vuole iniziare una nuova attività con adempimenti ridotti al minimo, e una tassazione ridotta per la fase di avvio. Dal 2016 tale regime resta l'unica alternativa a quello ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti.
Il regime dei minimi, infatti, è stato abrogato rimanendo in vigore fino a scadenza naturale solo per i soggetti che, avendone i requisiti, ne hanno fatto opzione entro il 31.12.2015, o per coloro che lo applicavano già da prima. Chi inizia una “nuova” attività dal 2016, e possiede i requisiti previsti, può adottare il regime forfetario "start up", di durata quinquennale e con aliquota agevolata al 5%.
Semplificazioni per chi utilizza il regime agevolato
I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di semplificazioni relativamente all'Iva, e inoltre sono esonerati dalla:
- registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
- registrazione degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- comunicazione dello “Spesometro”;
- comunicazione black list;
- comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute;
Sono invece obbligati a:
- numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- certificare e conservare corrispettivi;
- presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a 10.000 euro, e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
Chi è ammesso al regime
Il regime forfetario è riservato alle persone fisiche e alle imprese familiari, ovvero ai soggetti Irpef titolari di partita IVA.
Osserva - Nell’impresa familiare la qualifica di imprenditore compete solo al titolare e non anche ai familiari collaboratori, per cui tutte le imposte sono a carico del titolare dell’attività e di conseguenza diventa possibile usufruire del regime agevolato.
Sono dunque ammessi al forfetario:
- professionisti iscritti ad ordini professionali;
- professionisti senza cassa;
- lavoratori autonomi;
- artigiani;
- imprenditori individuali;
- imprese familiari.
Sono invece esclusi, in analogia a quanto previsto per il precedente regime dei minimi, i contribuenti che svolgono attività per le quali sono già previsti specifici regimi IVA agevolati, forfettari, o con altre cause specifiche di incompatibilità.
Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che nell'anno solare precedente:
- abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda dell’attività svolta.
- abbiano sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi;
- abbiano sostenuto come costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 un importo non superiore a 20.000 euro (i beni utilizzati promiscuamente concorrono al calcolo del limite di 20.000 euro nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l'attività esercitata).
Nello specifico:
- per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente;
- per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir;
- i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamenteper l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%; concorrono sempre nella misura del 50% anche i beni a deducibilità limitata, telefonia e mezzi di trasporto, non dovendo per quest’ultimi essere considerati i limiti di valore ai fini della deducibilità previsti dall’art. 164, comma 1, lett. b), del Tuir.
Ai fini di tale limite non vanno considerati:
- i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;
- i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
A decorrere dal 2016, le soglie dei ricavi e dei compensi sono generalmente incrementate di 10.000 e di 15.000 euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni. Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività con diversi codici ATECO, conta il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici.
Per rendere più vantaggiosa l'adesione al regime, la Legge di Stabilità 2016 ha modificato il vincolo che occorre rispettare per l'accesso al regime, in caso di esercizio di attività di lavoro dipendente (o assimilati), nell'anno precedente a quello di applicazione del regime.
In base alla normativa previgente il reddito d’impresa/lavoro autonomo, che si intendeva assoggettare al regime agevolato, doveva risultare prevalente rispetto a quello eventualmente svolto come lavoro dipendente/assimilato. Tale condizione non andava verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, o se la somma di questi redditi non era superiore a 20.000 euro.
Con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, questa disposizione viene abrogata, e viene introdotta una nuova condizione secondo la quale non possono avvalersi del regime agevolato coloro che abbiano conseguito nell'anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi dello stesso, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulta cessato.
Regole per l’accesso
Diversamente da quanto previsto per l’accesso al precedente regime dei minimi riservato esclusivamente alle nuove attività, in base alle regole introdotte dalla Legge di stabilità il requisito di “nuova attività” è rilevante solo ai fini dell’applicazione delle agevolazioni per le start-up.
Il regime forfetario viene automaticamente applicato a chi è già operativo, ossia a chi risulta titolare di redditi da professione, lavoro autonomo o impresa, in tutti i casi in cui sono rispettati i parametri previsti per l’accesso.
Le persone fisiche che intendono accedere al nuovo regime iniziando l’attività nel 2016 dovranno comunicarlo al momento della richiesta della partita IVA precisandolo nella dichiarazione di inizio di attività di presumere di avere i requisiti, in termini di ricavi e investimenti previsti.
Chi è già in attività e rispetta i nuovi parametri previsti, non dovrà esercitare nessuna opzione, in questi casi infatti, il passaggio al regime forfetario è automatico, in quanto a far testo sono i fatti concludenti.
Ricavi e redditività
Relativamente ai limiti dei ricavi e dei compensi, la Legge di stabilità innalza tali limiti dai 10.000 ai 15.000 euro rispetto a quelli stabiliti per il 2015. Questi variano in funzione delle categorie ATECO che individuano l’attività svolta, con una variazione nella versione 2016 del regime che va da un minimo di 25.000 euro per il settore delle costruzioni e per gli intermediari del commercio, fino ai 50.000 euro per il commercio vero e proprio.
Per i professionisti e gli autonomi di qualunque categoria è stato portato a 30.000 euro il limite precedentemente fissato a 15.000 e 20.000 euro, limite che ora è uniformato con quanto previsto in precedenza per il regime dei minimi.
Nessuna modifica invece per la redditività che oscilla tra un minimo del 40% per le attività commerciali complessivamente intese, e un massimo dell’86% per le costruzioni e altre attività immobiliari. Per le attività professionali l'aliquota è del 78%.
In merito al rispetto dei requisiti di redditività annua occorre sottolineare che questo limite va considerato in riferimento a tutte le attività professionali o di lavoro autonomo contemporaneamente svolte nello stesso anno d’imposta che debbono essere ricondotte tutte sotto lo stesso regime fiscale.
Attività che precludono l’accesso
La possibilità di accesso al nuovo regime forfetario è precluso per legge a coloro che esercitano attività per le quali sono previsti specifici regimi ai fini IVA o analoghi regimi forfettari, ossia in caso di attività quali:
- agricoltura e attività connesse e pesca;
- vendita sali e tabacchi;
- commercio dei fiammiferi;
- editoria;
- gestione di servizi di telefonia pubblica;
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972;
- agenzie di viaggi e turismo;
- agriturismo;
- vendite a domicilio;
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
Questi divieti sono tassativi, per cui l’esercizio di una delle attività per le quali già si usufruisce di un regime d’imposta di tipo agevolato preclude in assoluto la possibilità di avvalersi del regime forfetario per eventuali ulteriori attività di impresa o di lavoro autonomo.
Limiti in caso di contemporanea attività di lavoro dipendente
Per chi è già in attività o intende avviare un’attività professionale o di lavoro autonomo a partire dal 2016 con il regime forfetario non c’è più incompatibilità con il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro dipendente o se si percepisce redditi assimilati.
In queste situazioni non si deve più tener conto del reddito prevalente come previsto nel 2015, ma esclusivamente dell’ammontare di reddito conseguito nell’anno precedente a quello di accesso al regime, che non può superare il tetto massimo dei 30.000 euro. Rientrano ad esempio tra i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, da tener presenti:
- redditi da pensione;
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- borse di studio o di assegno, premi o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
- compensi percepiti da amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, e per collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione e con retribuzione periodica prestabilita;
- compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, e di altri dipendenti pubblici;
- indennità delle cariche elettive e relativi vitalizi;
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, diverse da quelle di polizze assicurative;
- prestazioni pensionistiche dei fondi comuni;
- assegni periodici;
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Nota bene - Chi percepisce redditi di queste tipologie per importi superiori ai 30.000 euro nel 2015 non può accedere al regime forfetario, a meno che il lavoro non sia cessato.
Come stabilisce infatti la nuova lettera d-bis) del comma 57 dell’art.1 della legge 190/2014, introdotto dalla legge di stabilità 2016:
- non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Spese per il personale
Qualunque sia la tipologia di attività bisogna tenere in considerazione i limiti relativi alle spese per il personale. È necessario infatti che le spese sostenute per dipendenti o collaboratori non superino il limite di 5.000 euro l’anno lordi.
Ricorda - Il soggetto che opera nel regime forfetario non è sostituto d’imposta e di conseguenza non è tenuto a versare l’Irpef per i collaboratori. Inoltre anche in caso di dipendenti, le somme pagate non possono essere dedotte dal reddito in maniera analitica.
Avvio nuova attività
Con la Legge di stabilità 2016 il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, viene definitivamente abrogato o meglio, lo stesso confluisce nel regime forfetario, mantenendo inalterate le sue caratteristiche, a partire dall’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5 per cento, nel primo anno e nei quattro successivi.
Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti all’apertura della partiva Iva, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo, una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedente corrisponda ad un periodo di praticantato obbligatorio;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del nuovo regime deve rispettare l’importo indicato dalle norme in riferimento al codice ATECO relativo al settore di appartenenza.
Nota bene - Obbligatorio inoltre ovviamente rispettare il limite dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente, qualora la nuova attività sia aggiuntiva a quest’ultimo.
Durata del regime agevolato
Per quanto riguarda la durata massima del regime con aliquota ridotta, questa va calcolata con riferimento all'anno d'imposta di avvio dell'attività e ai quattro anni successivi. La data di avvio della nuova attività ha una notevole rilevanza ai fini delle annualità per le quali è possibile godere delle agevolazioni. Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva si intende l’effettivo inizio dell’attività. Non si fa quindi riferimento alla sola data di apertura della partita IVA, ma a quella della prima prestazione effettuata o della prima cessione di beni o fornitura di servizi.
Quadro Normativo |
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 Legge n.190 del 23 dicembre 2014 Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 |
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