Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi
Pubblicato il 20 giugno 2025
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Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio con cui il lavoratore manifesta la volontà di interrompere il rapporto di lavoro. La loro efficacia pertanto decorre dal momento in cui tale volontà è portata a conoscenza del datore di lavoro.
Fatte salve specifiche eccezioni tassativamente previste, nel settore privato, le dimissioni devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it (art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, D.M. 15 dicembre 2015, Ministero del lavoro, circolare 4 marzo 2016, n. 12).
La trasmissione può essere effettuata direttamente dal lavoratore tramite SPID/CIE, oppure tramite intermediari abilitati (patronati, sindacati, consulenti del lavoro, sedi ITL, enti bilaterali, commissioni di certificazione).
Il modulo telematico delle dimissioni volontarie è trasmesso sia al datore di lavoro (via PEC o email), sia all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente. Conseguentemente, il datore di lavoro deve provvedere all’invio del modello UniLav, compilando la sezione “Cessazione”, entro 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto.
NOTA BENE: Se il quinto giorno è festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo.
In assenza della trasmissione telematica, il datore di lavoro può attivare, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, o un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata o la procedura per le dimissioni per fatti concludenti.
Revoca delle dimissioni: procedura telematica
Ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.Lgs. 151/2015, il lavoratore può revocare le dimissioni entro 7 giorni di calendario dalla trasmissione del modulo di dimissioni.
La revoca deve avvenire con le stesse modalità telematiche, mediante un modulo specifico, che garantisce data certa dell’atto.
Il sistema informatico mostra al lavoratore solo le comunicazioni ancora revocabili.
La comunicazione della revoca viene inoltrata automaticamente al datore di lavoro via PEC (Posta Elettronica Certificata) e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
NOTA BENE: Da ultimo, la Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 1136/2025, ha statuito che la revoca, in quanto atto recettizio, deve essere trasmessa anche al datore di lavoro, oltre che all’ITL. In caso di contestazione, il lavoratore deve provare l’effettiva trasmissione della revoca.
Revoca delle dimissioni: obblighi del datore di lavoro
La revoca delle dimissioni comporta il ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità. Per tale motivo, è fortemente raccomandato al datore di lavoro di formalizzare il richiamo del lavoratore e documentare l’avvenuta comunicazione, al fine di tutelarsi da possibili contestazioni.
Qualora il datore di lavoro avesse già provveduto all’invio del modello UniLav, compilando la sezione “Cessazione”, dovrà tramettere una nuova comunicazione per annullare la precedente.
Quando la revoca non è necessaria
Non è necessaria la revoca delle dimissioni se:
- il lavoratore si ammala durante il preavviso, in quanto il periodo resta sospeso;
- le dimissioni risultano erroneamente trasmesse.
Inoltre, il lavoratore e il datore di lavoro possono concordare il proseguimento del rapporto di lavoro anche dopo l’invio delle dimissioni. In tal caso, la mancata trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione renderà evidente la volontà delle parti di non dare seguito all’interruzione del rapporto.
Dimissioni nel periodo protetto: genitori con figli minori di 3 anni
Ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, le dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni richiedono la convalida da parte dell’ITL, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito (nota n. 862/2024) che le dimissioni possono essere revocate prima della convalida oppure dopo la convalida, ma prima della data di decorrenza delle dimissioni.
In entrambi i casi, è necessaria un’istruttoria da parte dell’ITL che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (nota prot. n. 5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).
Se le dimissioni sono state convalidate e hanno prodotto effetti, non sono più revocabili unilateralmente. Il rapporto potrà riprendere solo con il consenso del datore di lavoro.
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