Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025
Pubblicato il 21 novembre 2024
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La circolare n. 16 emanata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 29 maggio 2024 rappresenta un aggiornamento cruciale nel quadro normativo relativo ai procedimenti di transito doganale. Questo documento è stato introdotto per risolvere specifiche problematiche emerse in seguito all'applicazione della circolare n. 10, datata 11 aprile 2024, che aveva originariamente fornito linee guida dettagliate per la corretta gestione degli adempimenti dichiarativi e degli altri obblighi nel regime del transito in conformità con la normativa dell'Unione Europea.
Tuttavia, l'attuazione della circolare n. 10/D si è scontrata con notevoli difficoltà sia da parte degli operatori economici che degli Uffici delle dogane, i quali hanno trovato problematico adeguarsi sistematicamente e tempestivamente alle modalità operative prescritte. Di conseguenza, l'introduzione del nuovo documento di prassi diviene essenziale per garantire una maggiore flessibilità e semplificazione operativa, mirando al contempo a mantenere l'aderenza alla normativa vigente e a contrastare le pratiche non conformi.
La circolare n. 16/2024 non solo aggiorna, ma sostituisce completamente la circolare n. 10/2024, introducendo modifiche significative che intendono allinearsi meglio alle esigenze reali del settore, offrendo così un quadro più adeguato e praticabile per la gestione dei transiti doganali. Questo cambiamento sottolinea l'impegno dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rispondere in modo proattivo alle dinamiche del commercio e al feedback degli stakeholder coinvolti, assicurando che il sistema doganale sia efficiente che equo.
Di seguito le novità della circolare del 29 maggio 2024.
Regime del transito, aggiornamenti normativi
La recente circolare n. 16 del 2024 rappresenta un significativo passo avanti nella gestione del regime di transito doganale, introducendo importanti novità che riflettono un adeguamento a discrepanze precedentemente osservate tra le prassi operative nazionali e le normative dell'Unione Europea. Uno degli aspetti fondamentali di questa circolare è la maggiore flessibilità nel definire i termini per la presentazione delle merci ai vari uffici doganali di destinazione. In precedenza, i termini erano troppo rigidi e non tenevano conto delle molteplici variabili che influenzano la durata del trasporto. Ora, la circolare consente agli uffici doganali di modulare questi termini, basandosi sul percorso, il mezzo di trasporto utilizzato e altre informazioni pertinenti fornite dal dichiarante. Questa modifica mira a ridurre i ritardi e a migliorare l'efficienza del trasporto transfrontaliero, rendendo il sistema più dinamico e adattabile alle realtà logistiche. Inoltre, la circolare chiarisce le informazioni obbligatorie riguardanti l'identità del mezzo di trasporto nel documento di transito, promuovendo una maggiore trasparenza e tracciabilità delle spedizioni, essenziali per una gestione efficace e sicura dei transiti.
Termine per la presentazione delle merci nel regime di transito
L'articolo 297, paragrafo 1, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015 stabilisce che l'ufficio doganale di partenza ha il compito di fissare il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione. Questa determinazione deve considerare l'itinerario, il mezzo di trasporto, le normative in materia di trasporti e qualsiasi altra normativa impattante, così come tutte le informazioni pertinenti fornite dal titolare del regime.
La circolare n. 16/2024 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto ulteriori chiarimenti su come gestire le variabili che influenzano i termini di trasporto, in risposta alle difficoltà riscontrate con la precedente circolare n. 10/2024. In particolare, considerando l'implementazione del sistema AIDA e l'assenza di interventi doganali automatici al momento del rilascio del movimento di transito, è riconosciuta alla Dogana la facoltà di modificare il termine di presentazione delle merci, qualora le informazioni ricevute non siano congruenti con il percorso o con le condizioni di trasporto. Questo include la considerazione di variabili come i vincoli ambientali, la necessità di pause per il riposo degli autisti e altre situazioni impreviste.
La determinazione del termine per la presentazione deve, quindi, essere flessibile e adattabile alle circostanze specifiche del trasporto. Qualora il sistema AIDA attivi un controllo, la Dogana ha la facoltà di verificare la congruità del termine fissato e, se necessario, di stabilirne uno differente. Questa flessibilità è fondamentale per assicurare l'efficienza e la correttezza del regime di transito, mitigando i rischi di non conformità e facilitando una più fluida gestione logistica delle merci attraverso le frontiere.
Novità in materia di sigilli nel regime di transito
La circolare in oggetto ha apportato significative novità anche per ciò che riguarda la gestione dei sigilli nei trasporti doganali.
Tradizionalmente, il sigillamento delle merci era un requisito obbligatorio per garantire che non ci fossero manomissioni durante il trasporto. Tuttavia, le nuove disposizioni riconoscono che, in determinati contesti, questo può essere impraticabile o non necessario.
Il Regolamento UE 2015/2447, in particolare l'articolo 302, paragrafo 1, permette, ora, agli uffici doganali di decidere di non applicare sigilli alle merci sottoposte a regime di transito unionale, basandosi invece sulla descrizione dettagliata fornita nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari. Questa descrizione deve essere sufficientemente precisa per permettere un'identificazione facile e chiara delle merci, indicando quantità, natura e, se applicabile, altre particolarità come i numeri di serie.
La circolare n. 16/D/2024 introduce anche specifiche deroghe alla pratica di sigillatura.
ESEMPIO: Quando le merci sono trasportate in unità di trasporto multimodale come container, casse mobili o semirimorchi, il titolare del regime di transito può essere autorizzato a indicare solo il numero identificativo dell'unità di trasporto, a condizione che quest'ultima rechi numeri unici visibili. Inoltre, in circostanze in cui la logistica del luogo di partenza non permette di fornire un identificativo del mezzo di trasporto e il titolare del regime detiene lo status di operatore economico autorizzato (AEOC), questo può essere esonerato dall'inserire tale identificativo, a patto che le informazioni possano essere rintracciate dalla dogana se necessario.
Queste novità riflettono un approccio più flessibile e adattato alle realtà del trasporto moderno, permettendo una maggiore efficienza nel processo di transito doganale senza compromettere la sicurezza o la conformità normativa. Queste misure sono progettate per facilitare il commercio, riducendo gli oneri procedurali sugli operatori economici, pur mantenendo un alto livello di sicurezza e tracciabilità delle merci attraversate.
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