Regime di Tonnage tax fino al 2033

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Regime di Tonnage tax fino al 2033

La Commissione europea ha approvato l'estensione della Tonnage tax fino al 2033 per il periodo che va dal 2024. In una comunicazione inviata al ministro degli Esteri il 13 dicembre 2024, la Commissione ha accettato la domanda del Governo italiano di estendere questo regime fiscale favorevole per le compagnie di navigazione, come delineato negli articoli 155-161 del Tuir, giudicandolo conforme alle norme del mercato comune.

Il comunicato specifica che le autorità italiane hanno assicurato che tale sistema sarà in vigore per dieci anni a partire dalla data di notifica della decisione e sarà applicabile per l'intero anno fiscale 2024.

Questa disposizione è stata molto attesa dal settore marittimo, dato che la Tonnage tax permette una forma di tassazione potenzialmente più favorevole, calcolando l'imponibile sul tonnellaggio netto delle navi, indipendentemente dal profitto reale. Questo può significare una notevole riduzione delle tasse per le aziende profittevoli, ma le aziende in perdita dovranno comunque versare le tasse basate sul tonnellaggio.

Regime di Tonnage tax fino al 2033

Le modifiche recenti al regime, introdotte dal decreto legislativo 192/2024 (Irpef-Ires), necessarie per assicurare questa proroga decennale, entreranno in vigore dall'anno fiscale successivo al 31 dicembre 2023. Il decreto ha imposto diverse restrizioni, conformemente alle linee guida europee, limitando le attività ammesse esclusivamente al trasporto marittimo di merci e passeggeri e alle attività direttamente correlate, purché i ricavi da queste ultime non eccedano il 50% del totale per ogni nave. Attività come il rimorchio marittimo sono incluse solo se direttamente legate al trasporto.

Ancora, l’esercizio dell’opzione non può essere esercitato dalle imprese in stato di scioglimento, in liquidazione o in difficoltà economica. Il livello massimo di aiuto di Stato derivante dalla Tonnage Tax e da altre misure per le attività di trasporto marittimo, inoltre, non può comportare un vantaggio complessivo superiore alla completa esenzione da Ires, tasse e contributi di sicurezza sociali.

Tonnage tax, calcolo dell’imponibile forfettario

Ora, nel calcolo dell’imponibile forfettario sono inclusi anche i giorni in cui la nave non è operativa a causa di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, ammodernamenti, e trasformazioni, così come i periodi in cui la nave è in disarmo temporaneo o affittata senza equipaggio.

In ogni circostanza, il guadagno delle navi per i giorni in cui sono affittate senza equipaggio viene calcolato in maniera dettagliata basandosi sui canoni percepiti e sui costi specifici, applicando la proporzione descritta nell'articolo 159 del Tuir per i costi che non possono essere direttamente attribuiti.

Per evitare la doppia imposizione, il nuovo articolo 157-bis del Tuir introduce un credito fiscale per l'affitto di navi senza equipaggio: quando una o più navi sono affittate senza equipaggio, i soggetti che hanno scelto l'opzione prevista dall'articolo 155 hanno diritto a un credito fiscale equivalente all'imposta calcolata sul reddito stimato forfettariamente, secondo quanto stabilito dall'articolo 156, per i giorni in cui la nave è stata affittata senza equipaggio.

Inoltre, si rimuove l'opzione di dedurre l'imponibile forfettario dalle perdite fiscali accumulate da attività sottoposte a tassazione analitica.

Attività accessorie: tetto

Tra le revisioni più significative figura l'istituzione di un tetto quantitativo alle attività accessorie agevolate: ora i ricavi da queste attività non possono eccedere il 50% del totale per ogni nave.

Si conferma l'esenzione fiscale dei trasporti terrestri che avvengono immediatamente prima o dopo il trasporto marittimo, a condizione che siano venduti congiuntamente al servizio di trasporto marittimo. Tuttavia, ma da essi esclude il trasporto terrestre di container.

Non è specificato se superare il limite comporti l'applicazione di una tassazione dettagliata solo sulla parte eccedente, una pratica che sembrerebbe più logica e che è già in uso per il Registro internazionale.

Esclusione dal regime di Tonnage tax

Anche le condizioni che determinano l'esclusione o la perdita del regime fiscale sono state aggiornate, riguardando ora anche:

  • le società in fase di liquidazione o scioglimento e quelle in condizioni di difficoltà secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Questa definizione, estremamente ampia, necessiterà di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità fiscali per determinarne l'ambito di applicazione.

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