Regime CFC, fuoriuscita alternativa: esimente o superamento test
Pubblicato il 29 luglio 2022
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A seguito di alcune richieste di chiarimento giunte all’Amministrazione finanziaria sul regime delle Controlled foreign companies (CFC) ex art. 167 del TUIR, è stata pubblicata la circolare n. 29/2022 che va ad integrare quanto già indicato nella precedente circolare n. 18 del 27 dicembre 2021.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, con il documento di prassi del 28 luglio, si è soffermata sui seguenti profili:
- la tassazione per trasparenza e la fuoriuscita dal regime CFC;
- il trasferimento di sede e le operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente.
Regime fiscale delle CFC
L’Agenzia preliminarmente ricorda che, ai sensi dell’art. 167 del TUIR, il regime CFC si applica se la controllata estera, contemporaneamente:
- applica una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata assoggettata qualora residente in Italia (c.d. ETR test);
- ritrae proventi che per più di un terzo del loro valore complessivo sono qualificabili come passive income (c.d. passive income test).
In questi casi il reddito della controllata estera è imputato per trasparenza in capo alla controllante residente, a meno che non scatti l’esimente del comma 5, potendo dimostrare che la controllata svolge nello Stato di residenza (o stabilimento) un’attività economica effettiva con impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
In virtù di tale meccanismo, può verificarsi che la CFC sia tassata per trasparenza in uno o più esercizi, mentre in un esercizio successivo non integri le condizioni dell'ETR test e/o del passive income test.
La circolare n. 18/2021, al riguardo, aveva specificato che una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, quest’ultima potrà fuoriuscire dal regime solo in caso in cui svolga una attività economica effettiva, ossia provando l’esimente.
Tale interpretazione, ritenuta a volte problematica, può considerarsi ora superata dalla nuova circolare agenziale, pubblicata in un’ottica di semplificazione e in linea con la nuova impostazione recata dalla Direttiva ATAD (Direttiva UE 2016/1164).
Fuoriuscita dal regime CFC
Pertanto, uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 29/E/2022 è il seguente:
- considerato che il livello di tassazione e la percentuale di passive income rappresentano condizioni di ingresso nel regime, nel caso in cui in un determinato periodo d’imposta le descritte condizioni non siano integrate, il contribuente può fuoriuscire dal regime CfC optando, anche alternativamente, per la dimostrazione dell’esimente dell’attività economica o per il superamento delle condizioni dell’Etr test e/o del passive income test.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la giustificazione di tale comportamento si può ritrovare nel fatto che l’eventuale fuoriuscita e l’eventuale rientro nel regime CFC è adeguatamente governato nel modello di dichiarazione dei redditi, dove è stato approntato un efficace ed affidabile regime di “monitoraggio” dei valori della CFC che consente volontariamente (con un’opzione irrevocabile da comunicare all’Amministrazione finanziaria) di tenere traccia dell’andamento dei redditi e delle perdite (virtuali), nonché dei valori fiscalmente riconosciuti degli asset della CFC.
Ne consegue che il regime di tassazione per trasparenza, una volta adottato dal contribuente, può interrompersi anche in base all’andamento dell’ETR test e/o del passive income test, restando ferma la facoltà del contribuente, sempre per ragioni di semplificazione, di continuare ad applicare la disciplina CFC sino a quando non si siano eventualmente concretizzate le condizioni per fruire (anche) dell’esimente.
CFC, trasferimento di sede ed operazioni straordinarie
Relativamente al trasferimento di sede e alle operazioni straordinarie da cui deriva la confluenza della CFC estera nella controllante italiana e l’applicazione dell’articolo 166-bis del Tuir (entry tax), che detta i criteri per stabilire il corretto valore fiscale delle attività e passività trasferite, la nuova circolare specifica che se il trasferimento di sede avviene dopo che è decorsa la maggior parte del periodo d’imposta, occorre far riferimento a tale periodo d’imposta come ultimo periodo di residenza all’estero cui riferire la verifica descritta nella circolare n. 18/E/2021.
Infine, se il trasferimento della residenza fiscale in Italia non avviene in continuità di applicazione del regime CFC, il riconoscimento dei maggiori valori fiscali in ingresso prescinde dal mantenimento della residenza fiscale dell’entità anche nello Stato di origine (caso di doppia residenza), rilevando soltanto l’ingresso dei beni nel regime d’imposizione italiano.
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