Reddito e Pensione di Cittadinanza: dall’INPS un servizio per simulare gli importi

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Reddito e Pensione di Cittadinanza: dall’INPS un servizio per simulare gli importi

Con il messaggio del 21 maggio 2019, n. 1954 l’INPS ha annunciato il rilascio del simulatore RdC/PdC grazie al quale è possibile stimare l’importo del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza spettante, secondo quanto previsto dal decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4 (G.U. n.23 del 28 gennaio 2019), convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 (G.U. n. 75 del 29 marzo 2019).

Analizziamo allora le funzioni previste dal simulatore per poi riepilogare le caratteristiche delle misure del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza (PdC).

Il simulatore RdC/PdC: le funzionalità

In considerazione dell’introduzione del reddito e della pensione di cittadinanza, la necessità di un simulatore RdC/PdC era stata avanzata più volte dalle strutture territoriali INPS, cittadini, CAF e tutti i soggetti interessati dalla nuova prestazione.

Di conseguenza, con il messaggio qui esaminato, l’Istituto ha reso noto di avere implementato un’applicazione che consente di valutare:

  • il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti ai fini dell’accesso al Rdc e alla PdC;
  • la misura della prestazione spettante.

In particolare, per gli utenti esterni all’INPS, il simulatore sarà accessibile collegandosi al portale Internet dell’Istituto, seguendo il percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i Servizi” > “ISEE post-riforma 2015”.

Di seguito, nel menù sarà visibile una nuova voce che dà accesso alla funzionalità di simulazione (tra l’altro raggiungibile anche tramite link diretto presente nella home page).

Per le Strutture territoriali, invece, il simulatore è stato rilasciato nel portale intranet dell’Istituto al percorso: “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “ISEE post-riforma 2015, Intranet per le sedi”.

 

NB! Il simulatore permette di effettuare due tipi di simulazione:

  • simulazione tramite dati relativi ad una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) attestata valida, disponibile solo se in possesso di PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID);
  • simulazione tramite dati ISEE autodichiarati e indicatori simulati, utilizzabile anche senza credenziali di autenticazione.

 

La simulazione tramite DSU

Relativamente alla prima tipologia di simulazione, al fine di procedere con la simulazione tramite dati relativi ad una DSU attestata valida, è necessario indicare solo il codice fiscale del richiedente la prestazione, attraverso il quale il sistema recupererà tutte le informazioni contenute nella dichiarazione attestata, ed alcune informazioni non presenti in ISEE, come trattamenti in godimento, eventuale rata del mutuo e così via, altrettanto necessarie a valutare il possesso dei requisiti per la fruizione del beneficio e per calcolare il suo importo.

Successivamente, nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti necessari per fruire del RdC o della PdC, il sistema mostrerà il prospetto dei requisiti con indicati i valori sopra soglia.

Se al contrario l’esito è positivo, insieme al prospetto riepilogativo verrà mostrato anche l’importo del beneficio e i dettagli relativi al calcolo.

La simulazione tramite ISEE

Se il richiedente non ha una dichiarazione ISEE attestata valida è comunque possibile valutare il possesso dei requisiti economici e di simulare il calcolo del beneficio del Reddito di cittadinanza simulando dapprima gli indicatori ISEE.

Prima di tutto bisognerà scegliere quale indicatore considerare, se Ordinario o Minorenne, in base alla formazione del nucleo familiare, quindi andranno inserite le informazioni richieste sia ai fini del calcolo dell’indicatore che per quello del Reddito di cittadinanza.

Il simulatore restituirà, quindi, gli stessi prospetti sopra descritti, per la simulazione mediante DSU.

 

NB! Il simulatore della Pensione di cittadinanza funziona in maniera del tutto similare, anche per quanto concerne le tipologie e le credenziali per l’accesso, ma, in aggiunta viene effettuato un controllo anche sui requisiti anagrafici del nucleo, come richiesto dalla normativa vigente.

 

Il Reddito di cittadinanza, a chi spetta

Come noto, per garantire il reddito di cittadinanza, sono stati stanziati dalla Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) 7,1 miliardi complessivi per l’anno in corso.

Inoltre, ai sensi del successivo decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4 (G.U. n.23 del 28 gennaio 2019), convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 (G.U. n. 75 del 29 marzo 2019), beneficiari della misura sono le persone e i nuclei familiari che risultano al di sotto della soglia di povertà assoluta e che possiedono contemporaneamente una serie di requisiti:

  • cittadinanza italiana (o di paesi della Ue o con permesso di soggiorno di lungo periodo), fermo restando che è necessaria la residenza in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
  • la soglia massima dell’ISEE riferita al nucleo familiare non superiore a 9.360 euro;
  • il valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro annui; 
  • il valore del patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro (soglia tuttavia accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza).

Per quel che riguarda, invece, i beni durevoli per richiedere il reddito di cittadinanza sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:

- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente;

- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Gli importi della prestazione

Il reddito di cittadinanza si compone di due voci:

  • una integrazione al reddito fino a 500 euro per un single, che diventano 900 euro per famiglie con due adulti e 2 minorenni, per raggiungere la soglia massima di 1.050 euro per nuclei con 3 adulti e 2 minorenni, a cui si aggiunge un contributo per l’affitto di 280 euro;
  • si parla, invece, di “pensione di cittadinanza” relativamente alla misura riconosciuta a nuclei familiari composti esclusivamente da una persona di almeno 67 anni. In tale caso, l’integrazione al reddito per una sola persona è pari a 630 euro, per due componenti di 67 anni diventa di 882 euro, in aggiunta a 150 euro di contributo per l’affitto.

Ad ogni modo, il beneficio economico non potrà essere inferiore a 480 euro netti, la durata è di 18 mesi e alla scadenza e, se il percettore è ancora in possesso dei requisiti richiesti, la misura potrà essere rinnovata di ulteriori 18 mesi (eventuali variazioni patrimoniali o della propria condizione familiare e lavorativa dovranno essere comunicate all’INPS entro il 31 gennaio dell'anno seguente rispetto alla presentazione della domanda, pena la decadenza dal beneficio).

 

NB! La pensione di cittadinanza è una misura destinata al contrasto alla povertà delle persone anziane, destinata ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.

I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Reddito di cittadinanza, salvo dove diversamente specificato.

In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, converitito L. n. 26 del 28 marzo 2019

INPS - Messaggio n. 1954 del 21 maggio 2019

 

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