Reddito d’impresa, deducibilità dei costi infragruppo

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Reddito d’impresa, deducibilità dei costi infragruppo

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti di costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe sul contribuente.

Quest’ultimo è tenuto anche a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti, ove sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni.

Costi infragruppo: prova dell’inerenza alla società che riceve la prestazione

Con riferimento specifico, poi, ai costi cosiddetti “infragruppo” – quando una società del gruppo di imprese decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune con altre consociate, ripartendone i costi fra di esse al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala – costituisce ius receptum il principio per cui l’onere della prova in ordine all’esistenza e allinerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo da essa versato sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l’IVA contestualmente assolta sia detraibile, che questa abbia tratto dal servizio remunerato un’effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.

In particolare, per dimostrare il reale vantaggio connesso al costo sostenuto non è sufficiente né l’esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi fornite dalla controllante alle controllate, né la fatturazione dei corrispettivi, occorrendo la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.

Cassazione: giudizio da rifare per omessa valutazione degli elementi forniti dal contribuente

Sono i principi richiamati dalla Corte di cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 12268 del 10 maggio 2021, ritenuti non correttamente applicati in una decisione di merito impugnata da una Srl contribuente.

La predetta decisione era stata pronunciata con riferimento ad un atto impositivo scaturito da una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di finanza nei confronti della società, in relazione ai costi correlati a prestazioni di servizi infragruppo nei confronti di consociate inglesi.

Tali costi erano stati reputati privi del requisito dell’inerenza e per questo la società era stata raggiunta da avviso di accertamento relativamente a Irap e Iva.

La Suprema corte ha accolto il motivo di doglianza con cui la società ricorrente aveva adombrato un deficit motivazionale a sostegno della ritenuta indeducibilità dei costi, asserendo che erano state trascurate le deduzioni e le produzioni documentali da lei allegate.

La contribuente, a tal proposito, aveva indicato una serie di documenti prodotti nel corso del giudizio – tra cui relazioni di due società di revisione, corrispondenza email, agenza meeting, elenco richieste di intervento, libro cespiti, schermate computer – a dimostrazione della stretta inerenza tra le attività svolte da una consociata e i ricavi realizzati dalla società verificata.

Tuttavia, a fronte di una difesa ampia e circostanziata, oltre che documentata, i giudici regionali si erano espressi in maniera apodittica e incerta, limitandosi a formulare asserzioni prive di contenuto argomentativo.

Secondo gli Ermellini, in definitiva, la CTR, pur avendo correttamente ravvisato a carico della società l’onere probatorio in merito ai presupposti di deducibilità dei costi, non aveva tuttavia vagliato gli elementi e le deduzioni fornite dalla contribuente a dimostrazione dell’inerenza e della utilità dei costi in contestazione, limitandosi alla considerazione, del tutto sganciata dai complessi criteri di valutazione da applicare, che non sussisteva la prova della rispondenza ad effettivi interessi economici.

La decisione impugnata, in definitiva, è stata cassata con rinvio per un nuovo esame di merito e per la regolamentazione delle spese del giudizio.

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